Decreto fiscale: le nuove disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

La Redazione
29 Ottobre 2018

Una delle novità più rilevanti recate dal Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019, il D.L. 119/2018 in vigore ormai da qualche giorno, sono senza dubbio le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale contenute all'art. 9 del provvedimento. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono.

Una delle novità più rilevanti recate dal Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019, il D.L. 119/2018, sono senza dubbio le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale contenute all'art. 9 del provvedimento. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono.

Ambito oggettivo

Le nuove disposizioni consentono, attraverso una dichiarazione integrativa speciale, di integrare gli imponibili dichiarati negli anni 2013-2016, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite ex artt. 8 e 84 T.U.I.R., l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente.

Ambito temporale

La dichiarazione integrativa speciale deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2019 e può correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA.

Il versamento del dovuto può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate semestrali di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata. Non è ammessa la compensazione.

Sconti e dovuto

Come noto, al maggior imponibile integrato non sono applicati interessi e sanzioni. Ad esso si applica, per ciascun anno di imposta:

  • un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP;
  • un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%;
  • l'aliquota media per l'IVA, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria al 22%.

Esclusioni

La procedura non è esperibile:

  • se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
  • se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della dichiarazione integrativa.

La procedura non è, inoltre, utilizzabile per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata ex art. 5 T.U.I.R. e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale (di cui agli artt. 115 e 116 T.U.I.R.) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Presentazione

Dei futuri provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplineranno le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari.

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