Decreto fiscale: le nuove disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
29 Ottobre 2018
Una delle novità più rilevanti recate dal Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019, il D.L. 119/2018, sono senza dubbio le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale contenute all'art. 9 del provvedimento. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono.
Ambito oggettivo Le nuove disposizioni consentono, attraverso una dichiarazione integrativa speciale, di integrare gli imponibili dichiarati negli anni 2013-2016, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite ex artt. 8 e 84 T.U.I.R., l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente.
Ambito temporale La dichiarazione integrativa speciale deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2019 e può correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA. Il versamento del dovuto può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate semestrali di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata. Non è ammessa la compensazione.
Sconti e dovuto Come noto, al maggior imponibile integrato non sono applicati interessi e sanzioni. Ad esso si applica, per ciascun anno di imposta:
Esclusioni La procedura non è esperibile:
La procedura non è, inoltre, utilizzabile per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata ex art. 5 T.U.I.R. e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale (di cui agli artt. 115 e 116 T.U.I.R.) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
Presentazione Dei futuri provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplineranno le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari. |