Culpa in vigilando: per superare la presunzione ex art. 2048 comma 3 c.c. il precettore ha l’onere di provare l’inevitabilità del danno

Marina Penco
29 Ottobre 2018

Nel caso di fatto illecito commesso dall'apprendista il precettore o maestro d'arte come può liberarsi dalla presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c.?
Massima

Il precettore o il maestro d'arte, per liberarsi dalla presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., ha l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del danno correlate al criterio della diligenza ex art. 1176, comma 2.

Il caso

Tizio, apprendista parrucchiere, viene ucciso dal collega Caio all'esito di una lite, avvenuta all'interno del negozio di Sempronio, ove entrambi lavorano. I genitori di Tizio, convengono dinnanzi al Tribunale di Napoli i genitori di Caio per culpa in educando e Sempronio per culpa in vigilando. Il Tribunale accoglie le domande proposte nei confronti dei genitori di Caio rigettando quelle nei confronti di Sempronio. La Corte d'Appello di Napoli con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. dichiara inammissibili gli appelli proposti dai genitori di Caio i quali impugnano per Cassazione la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., articolando cinque motivi e dolendosi in particolare del fatto che il Tribunale, in violazione dell'art. 2048 c.c., avesse rigettato la domanda di regresso da loro formulata nei confronti di Sempronio, datore di lavoro e maestro d'arte dei minori coinvolti.

La questione

Nel caso di fatto illecito commesso dall'apprendista il precettore o maestro d'arte come può liberarsi dalla presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c.?

Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione con la presente pronuncia accoglie il motivo di ricorso in esame rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.Rilevano infatti i Giudici la falsa applicazione dell'art. 2048 c.c. da parte del Tribunale che, in assenza di prova liberatoria, aveva accertato in fatto che al momento dell'omicidio, avvenuto all'interno del negozio di barbiere dove anche il reo svolgeva funzioni di apprendista, il titolare non era presente ed anzi era giunto sul luogo solo dieci minuti dopo i fatti.L'art. 2048 c.c. al comma 3 stabilisce che il precettore o maestro d'arte, in caso di illecito commesso dall'apprendista, debba dimostrare di «di non aver potuto impedire il fatto» trattandosi di evento imprevedibile ed inevitabile integrante perciò l'ipotesi di caso fortuito.Dunque la prevedibilità e la prevenibilità del fatto costituiscono l'essenza della colpa per modo che la loro sussistenza o insussistenza deve essere valutata con i criteri dettati dall'ordinamento. In particolare il principale criterio di valutazione della colpa professionale, contrattuale o extracontrattuale, è quello della diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. criterio che consente di comparare la condotta effettivamente tenuta con quella che avrebbe tenuto, il maestro d'arte serio, coscienzioso, avveduto, eiusdem generis et condicionis.Precisa la Suprema Corte che il primo dovere di precettori e maestri è quello della presenza (ex multis, Cass. civ., n. 9742/1997; Cass. civ., n. 2342/1977).In particolare nel rapporto tra imprenditore-artigiano/apprendista tale dovere è altresì desumibile dalla normativa regolatrice della “Disciplina dell'apprendistato” (l. 19 gennaio 1955, n. 25, abrogata dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 successivamente abrogato) vigente all'epoca dei fatti di causa (2005) che imponeva al datore di lavoro di impartire all'apprendista l'insegnamento necessario a conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato implicando un dovere di vigilanza, che in alcun modo poteva esercitarsi in assenza del soggetto a ciò preposto.Conclude dunque la Corte rilevando che il titolare del negozio avrebbe dovuto dimostrare che né lui né alcun altro precettore “diligente”, nella medesima situazione, avrebbe potuto evitare il danno. A giudizio della Corte inoltre mai il precettore medio avrebbe lasciato solo un apprendista minorenne, venendo così ad emergere una condotta del titolare non conforme ai canoni della diligenza stabiliti dalle norme codicistiche.La Corte, in accoglimento del motivo in oggetto, cassa con rinvio, statuendo il seguente principio di diritto: «Il precettore od il maestro d'arte, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall'art. 2048 c.c., hanno l'onere di provare che né loro, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno».

Osservazioni
«Quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerint»: nella pronuncia in esame viene richiamato il principio di tradizione millenaria risalente all'imperatore Augusto, tramandato dal Codex Iustiniani, pervenuto immutato all'età delle codificazioni fino ai codici attuali che ne hanno conservato il precetto ma non la giustificazione «cum praevideri non potuerint» probabilmente, a giudizio della Corte, considerata dal Legislatore ovvia e scontata.La Cassazione individua nell'imprevedibilità e nell'inevitabilità gli elementi necessari a consentire al precettore o al maestro d'arte di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2048, comma 2, c.c., evidenziando quale primo dovere del precettore sia la presenza, elemento indispensabile per la diligente formazione dell'apprendista.Il tema della responsabilità di maestri e precettori è stato oggetto di numerose pronunce volte anche a precisare la portata delle allegazioni probatorie idonee a consentire al precettore o maestro d'arte di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico.Con particolare riferimento ai danni verificatisi in ambito scolastico la giurisprudenza è incline a ritenere che la presunzione di responsabilità stabilita in capo al maestro possa essere superata laddove lo stesso dimostri di essere stato in grado di svolgere un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (ex multis, Cass. civ., n. 9337/2016; Cass. civ., n. 23202/2015; Cass. civ., n. 9542/2009).Si discute se la medesima responsabilità possa essere attribuita al precettore ove gli allievi siano maggiorenni e secondo la recente giurisprudenza in tali casi vige la presunzione che l'evento dannoso costituisca un caso fortuito, salva la possibilità, per il danneggiato, di provare la prevedibilità, da parte del precettore, della condotta dannosa (Cass. civ., sez. III, ord. 31 gennaio 2018 n. 2334).Infatti, secondo la Suprema Corte, il conseguimento della maggiore età incide sull'onere probatorio dell'insegnante, perché la dimostrazione della maggiore età dell'allievo è ordinariamente sufficiente a provare che l'evento dannoso abbia costituito un caso fortuito. Il comportamento dannoso del soggetto maggiorenne è configurabile come imprevedibile proprio perché posto in essere da chi non avrebbe bisogno di alcuna vigilanza perché totalmente capace di intendere e di volere.
Guida all'approfondimento
C.A. DAVELLI, Responsabilità dei precettori, in Ridare.it;REDAZIONE SCIENTIFICA, Responsabilità dell'insegnante: la maggiore età dell'allievo danneggiato è prova del caso fortuito, in Ridare.it.

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