Credito d’imposta IRAP e controllo degli F24 con le compensazioni

Francesco Brandi
29 Ottobre 2018

Un avvocato senza dipendenti è nella condizione oggettiva di usufruire del credito d'imposta irap istituito dalla legge 190/2014. Tale avvocato però vanta debiti con la pubblica amministrazione molto elevati riguardanti iva e irpef e irap pregressi. Ora si trova a dover versare con ravvedimento le ritenute d'acconto su prestazioni di altri professionisti. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione F24 per le somme di tributo 1040 dovute? Verrà comunque assoggettato al controllo degli F24 con compensazioni?

Un avvocato senza dipendenti è nella condizione oggettiva di usufruire del credito d'imposta irap istituito dalla legge 190/2014. Tale avvocato però vanta debiti con la pubblica amministrazione molto elevati riguardanti iva e irpef e irap pregressi. Ora si trova a dover versare con ravvedimento le ritenute d'acconto su prestazioni di altri professionisti. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione F24 per le somme di tributo 1040 dovute? Verrà comunque assoggettato al controllo degli F24 con compensazioni?

L'art. 1, comma 21, legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015) ha riconosciuto in favore dei contribuenti IRAP, a partire dal 1° gennaio 2015, la deducibilità integrale dei costi sostenuti per il personale impiegato a tempo indeterminato, mentre alle imprese e ai professionisti senza dipendenti ha attribuito un credito d'imposta, pari al 10% del tributo regionale dovuto, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.

Il credito di imposta è subordinato alla circostanza che i contribuenti non dispongano di lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata [tempo determinato/indeterminato] per nessun giorno del periodo di imposta interessato.

Tale credito di imposta potrà essere utilizzato “esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione”

Direi che in questi casi il controllo degli F24 con le compensazioni sia molto probabile ma non per escluderne l'efficacia e per effettuare lo scarto (in quanto si tratta di un credito comunque esistente e spettante) ma per applicare l'autonoma sanzione prevista per il caso di compensazione con presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro di cui all'art. 31, comma 1 del dl 78/2010.

Infatti si ricorda che la compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010).

Secondo tale disposizione “a decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.

Le imposte erariali che fanno scattare il divieto sono, in particolare, le imposte dirette, l'Iva, l'Irap e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (circolare 13/E/2011). Rientrano tra i debiti d'imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute

alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d'imposta.

Per la determinazione della soglia di 1.500 euro è necessario fare riferimento alle somme scadute in essere al momento di effettuazione della compensazione, computando a tal fine non solo le imposte, ma anche gli importi accessori (sanzioni, interessi, aggi, altre spese collegate al ruolo comprese quelle di notifica o relative alle procedure esecutive). La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio.

Ad assumere rilievo per la preclusione è l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, per la verifica del presupposto che fa scattare il blocco è necessario controllare se si è o meno in regola con i pagamenti.

In caso di mancato pagamento di una o più rate alla scadenza prevista se il piano di rateazione è ancora in essere, andrà, infatti, computata esclusivamente la rata (o le rate) scadute. Qualora, al contrario, si verifichino i presupposti di decadenza dalla rateazione (mancato pagamento della prima rata o di otto rate del piano, anche non consecutive) sarà l'intero importo iscritto a ruolo che rileverà. Dal divieto resta esclusa la compensazione verticale o interna che interviene nell'ambito dello stesso tributo.

In altri termini quindi il pagamento rateale del debito inibisce il divieto, ossia il debito non si considera scaduto ma, appunto, in corso di pagamento, perciò un soggetto che abbia debiti erariali per importi superiori a 1.500 euro, ma che stia provvedendo a pagarli a rate, può utilizzare i crediti in compensazione.

Il blocco è superabile con il pagamento all'agente della riscossione dell'intero debito scaduto. Nell'ottica di liberare i crediti disponibili per l'utilizzo in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo può avvenire anche mediante una speciale forma di compensazione (prevista dal Dm Economia del 10 febbraio 2011) utilizzando il codice tributo “Ruol” (risoluzione 18/E/2011).

L'inosservanza del divieto comporta una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Ipotizziamo un debito pari a 70mila euro e l'utilizzo in compensazione di un credito di 25mila euro; in questa circostanza la sanzione applicabile sarà di 25mila euro.

È prevista una sorta di clausola di salvaguardia in quanto la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui, relativamente all'iscrizione a ruolo, vi sia una controversia pendente intendendosi per tale sia l'impugnazione della cartella di pagamento che degli atti presupposti che tale iscrizione a ruolo hanno prodotto (avvisi di accertamento, atti di contestazione).

Per tale motivo si ritiene che vada prima effettuata la compensazione con gli importi iscritti a ruolo (qualora non oggetto di impugnazione pendente) in modo da ridurne l'importo al di sotto della soglia di blocco, e poi si possa procedere con la compensazione delle ritenute d'acconto.

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