Il condominio non può chiedere il rilascio di un immobile che gli è stato concesso in uso perpetuo

Redazione scientifica
29 Ottobre 2018

Escluso il rilascio dell'immobile detenuto dal legittimo proprietario quando questo, in precedenza, era gravato dal vincolo perpetuo di destinazione a casa di abitazione del portiere. L'obbligazione assunta dal proprietario, infatti, non rientra tra le obbligazioni propter rem perché manca del requisito della tipicità.

Il Condominio aveva chiamato in giudizio la società costruttrice per ottenere il rilascio del terraneo sito a destra dell'androne del fabbricato condominiale, acquistato dalla medesima società con atto del 2003. A fondamento della domanda, il Condominio precisava che sull'immobile gravava un vincolo perpetuo di destinazione a casa di abitazione del portiere, come da rogito del 1941, nel quale Caio, l'originario proprietario, aveva disposto in tal senso dietro corrispettivo mensile, e che la società aveva sottratto l'immobile alla indicata destinazione.

In primo e secondo grado, i giudici del merito avevano accertato che il vincolo di destinazione costituiva un'obbligazione propter rem. Di conseguenza, la società convenuta era stata condannata a rispettare il vincolo e, quindi, a rilasciare l'immobile. In pratica, era stata confermata la natura reale del vincolo di destinazione che aveva seguito il bene nei trasferimenti; sicché, i giudici avevano escluso che il vincolo fosse divenuto inefficace in ragione della sopravvenuta normativa edilizia che richiedeva, per l'uso residenziale, una superficie minima nella specie inesistente.

Diversamente da quanto esposto, nel giudizio di legittimità è stato escluso il rilascio. Difatti, dalla vicenda in esame, era emerso che il vincolo di destinazione era stato impresso con rogito del 1941, con il quale Caio (precedente proprietario) aveva concesso l'immobile in uso al Condominio, dietro corrispettivo di 50 lire al mese, affinché fosse adibito in perpetuo uso ad alloggio del portiere. Tuttavia, secondo la cassazione, l'obbligazione così assunta dall'allora proprietario non era però sussumibile nel novero delle obbligazioni propter rem stante la mancanza del requisito della tipicità: non esiste, infatti, una disposizione di legge che contempla l'obbligazione reale tipica di concedere in uso perpetuo un bene immobile. Tra l'altro, l'immobile in questione non era stato destinato ad alloggio del portiere al momento della costituzione del condominio, essendo stato ab origine di proprietà esclusiva di uno dei condomini.

Per le suesposte ragioni, la Corte di legittimità ha cassato la pronuncia con rinvio ad altra Corte d'Appello.

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