Tributario

Fatturazione elettronica, nuove disposizioni nel Decreto Fiscale

La Redazione
30 Ottobre 2018

Il Decreto Fiscale, ora all'esame della Commissione Finanze del Senato, reca importanti novità in ordine alla fatturazione elettronica la cui obbligatorietà, come noto, decorrerà anche nei rapporti B2C dal prossimo 1° gennaio.

Il Decreto Fiscale, ora all'esame della Commissione Finanze del Senato, reca importanti novità in ordine alla fatturazione elettronica la cui obbligatorietà, come noto, decorrerà anche nei rapporti B2C dal prossimo 1° gennaio. Ecco in sintesi cosa prevedono le nuove disposizioni.

Attenuazione sanzioni (art. 10)

Il nuovo Decreto attenua, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. Nello specifico, è previsto che non venga applicata alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Si beneficerà, invece, di uno sconto del 20% delle sanzioni quando le fatture emesse tardivamente partecipano alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le medesime attenuazioni si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Emissione fatture (art. 11)

Le nuove disposizioni consentono l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano. Stabiliscono, inoltre, che chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione ne deve dare evidenza nel documento stesso, il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. Nell'arco dei predetti 10 giorni la fattura deve essere anche trasmessa. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019.

Annotazione fatture (art. 12)

L'annotazione delle fatture emesse deve avvenire, ai sensi delle nuove norme, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Fanno eccezione le operazioni di "cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente" (art. 21, comma 4, terzo periodo lettera b) d.P.R. 633/1972): in tal caso le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Registrazione acquisti

È abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 633/1972. L'adempimento risulta, infatti, automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.

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