Compenso per prestazioni professionali dinanzi alle commissioni tributarie: la giurisdizione è del giudice ordinario

Redazione scientifica
05 Novembre 2018

È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di controversie instauratesi per il recupero del compenso professionale, vantato dall'avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni svolte in materia tributaria, senza riscontrare alcuna connessione tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base, di natura tributaria.

Il caso. Un avvocato, agendo in proprio come legale rappresentante di uno studio legale-tributario-commerciale associato, premesso di aver svolto prestazioni professionali nei confronti di un cliente in occasione di un invito a comparire, dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale, emesso dalle Entrate a seguito di un'attività accertativa in materia di redditi da lavoro autonomo sulla base degli studi di settore, chiedeva la condanna del cliente al pagamento del proprio compenso professionale. Il cliente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, dato che il giudizio in cui l'avvocato ha prestato la propria opera si è svolto interamente davanti alle commissioni tributarie. Il difensore ha così proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

L'individuazione dell'organo di giurisdizione. Si tratta di stabilire a quale organo giudicante spetta conoscere la controversia in questione. Per le Sezioni Unite civili della Suprema Corte si tratta di giurisdizione del giudice ordinario, poiché il giudizio avente ad oggetto l'adempimento di un obbligo di natura civilistica, derivante da un contratto di prestazione d'opera professionale tra soggetti privati, come nel caso di specie, si distingue dalla controversia di base, di natura tributaria, nella quale sono state svolte le prestazioni professionali, ed eterogeneo rispetto alla materia che il legislatore attribuisce alla giurisdizione tributaria.

Dunque, la controversia è rimasta individuata nei medesimi termini sopra indicati, dato che la domanda dell'avvocato volta ad ottenere la liquidazione delle spettanze della sua professione svolta in un giudizio civile, mentre resta esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia tale natura, svolta nel processo penale, amministrativo o davanti a giudici speciali.

Nel caso di specie, non si è di fronte a somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali, ma ad una lite nata per il recupero del compenso professionale, per prestazioni svolte in materia tributaria.

Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale ha rimesso le parti, anche per le spese del regolamento.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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