L’ex amministratore può agire contro il condominio o i singoli morosi per recuperare i soldi anticipati

Redazione scientifica
06 Novembre 2018

La natura parziaria dell'obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell'amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il condominio in persona dell'amministratore protempore, conseguendo così, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza.

Tizio (precedente amministratore) conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, il condominio per ottenere il rimborso delle somme anticipate nel corso del mandato. In particolare, chiedeva la condanna in solido al pagamento di quanto dovuto in ragione della propria quota millesimale. Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva che una buona parte del credito azionato in giudizio (quota X) corrispondeva alla quota della sola condomina Sempronia, mentre solo una piccola parte di tale credito (quota Y) era costituita dalla sommatoria delle quote dovute dagli altri condomini.

In primo grado, il giudice di pace aveva accolto integralmente la domanda del precedente amministratore. In secondo grado, il tribunale (in grado di appello) riformava la pronuncia. Secondo il Tribunale, esclusa la solidarietà passiva, l'amministratore uscente avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli condomini morosi e, solo in via sussidiaria, nei confronti del condominio. Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la sentenza impugnata ha applicato falsamente l'art. 1314 c.c., dando luogo alla violazione della disciplina della rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio.

Nel giudizio di legittimità, viene contestato il ragionamento del Tribunale. Difatti, secondo la Corte, (pure esclusa la solidarietà passiva), la domanda ben poteva essere rispettivamente proposta e resa nei confronti del condominio resistente, senza porsi una sorta di difetto di legittimazione dell'amministratore subentrante a stare in giudizio per i condomini prò quota. Per meglio dire, la Cassazione ha evidenziato che l'amministratore cessato dall'incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali.

Per le suesposte ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza con rinvio.

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