Il distacco dal riscaldamento centralizzato è lecito anche contro il regolamento
07 Novembre 2018
La condomina Tizia aveva impugnato la delibera condominiale relativa all'approvazione dei rendiconti correlati al servizio di riscaldamento con conseguente riparto spese. In particolare, la condomina aveva dichiarato di aver provveduto, negli anni novanta, al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento e di aver realizzato un impianto autonomo per l'erogazione del relativo servizio. Il Condominio, intervenuto nel giudizio, contestava la domanda di Tizia in quanto il regolamento condominiale, di natura contrattuale, vietava l'esonero dal relativo pagamento pur in caso di rinuncia. Nell'ambito di tale procedimento, sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano rigettato la domanda della condomina. Per tali motivi, la condomina ha proposto ricorso in cassazione. Nel giudizio di legittimità, è stato contestato il ragionamento espresso dai giudici del merito. Preliminarmente, la Corte ha precisato che non è applicabile ratione temporis, ai fini del giudizio di validità della deliberazione impugnata, l'art. 1118, comma 4, c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012, pur influendo tale sopravvenuta disposizione sulla permanente efficacia delle clausole dei preesistenti regolamenti di condominio. Ad ogni modo, a parere della Cassazione, anche se è stata considerata legittima (in giurisprudenza) la delibera che dispone che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccata), tuttavia, non può affermarsi la validità della delibera che vieti di distaccarsi. È stato, infatti, affermato da altra giurisprudenza che deve considerarsi nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento. Per meglio dire, secondo l'attuale interpretazione giurisprudenziale, la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente da: art. 1118, comma 4, c.c.; art. 26, comma 5, l. n. 10 del 1991 e art. 9, comma 5, d.lgs. n. 102 del 2014 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera i, punto i, del d.lgs. 18 luglio 2016, n. 141), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l'uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. Di conseguenza, una tale deliberazione sarebbe “non meritevole di tutela”. Per le suesposte ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza con rinvio. |