Il serbatoio privato resta nel ripostiglio comune solo se gli altri condomini non devono installarne uno proprio
09 Novembre 2018
La condomina Tizia aveva chiesto al giudice adito la rimozione del serbatoio d'acqua di Caio, collocato nel locale condominiale. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda. Successivamente, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'opposizione dell'appellante Caio. A parere dei giudici d'appello, il condomino Caio aveva fatto un uso consentito della cosa comune, al quale era stato, peraltro, autorizzato da delibera condominiale, dovendosi intendere (nello specifico della vicenda) l'uso paritario della cosa comune. Avverso tale pronuncia, la condomina Tizia ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la Corte locale non aveva tenuto conto della relazione del CTU, dalla quale era emerso che gli altri condomini non avrebbero potuto fare pari uso, perché la struttura dell'edificio non avrebbe sopportato il peso di altri serbatoi (evidentemente posti in sospensione). Inoltre, a parere della ricorrente, non era stata fatta corretta applicazione dei principi concernenti il godimento del bene comune, posto che l'utilizzazione effettuata da Caio violava quanto previsto dall'art. 1102 c.c. Nel giudizio di legittimità , è stato contestato il ragionamento espresso dalla ricorrente. Preliminarmente, la Corte ha precisato che l'uso condominiale del piccolo locale, destinato a ripostiglio, sulla base di quanto accertato in sentenza, non era stato in alcun modo inciso dalla collocazione sospesa del serbatoio. Tra l'altro, era emerso anche che, la ricorrente, come, peraltro, gli altri condomini, non avevano alcuna attuale necessità di collocare un proprio serbatoio impedito dalla installazione di Caio; di talché, gli apprezzamenti tecnici in ordine alla possibilità o meno di far luogo alla collocazione di altri serbatoi non assumevano rilievo. Per le suesposte ragioni, la Cassazione ha evidenziato che l'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare. In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
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