La qualifica di imprenditore agricolo professionale ed il rapporto di lavoro dipendente

Amedeo Mellaro
12 Novembre 2018

Impresa Agricola (riconoscimento Iap) iscritta alla Gestione Inps autonomo agricolo, l'imprenditore per due anni ha un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno presso azienda commercio. Può cancellarsi da tale gestione e quindi non versare la contribuzione obbligatoria Inps, riconosciuta come Iap e comunque mantenere le agevolazioni fiscali dell'imprenditore agricolo sia ai fini dei redditi che IVA? l'attività agricola viene svolta con l'ausilio di un dipendente part time. Si riferisce, inoltre, che il fatturato dell'impresa è prevalente e maggiore rispetto al reddito da lavoro dipendente.

Impresa Agricola (riconoscimento Iap) iscritta alla Gestione Inps autonomo agricolo, l'imprenditore per due anni ha un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno presso azienda commercio. Può cancellarsi da tale gestione e quindi non versare la contribuzione obbligatoria Inps, riconosciuta come Iap e comunque mantenere le agevolazioni fiscali dell'imprenditore agricolo sia ai fini dei redditi che IVA? l'attività agricola viene svolta con l'ausilio di un dipendente part time. Si riferisce, inoltre, che il fatturato dell'impresa è prevalente e maggiore rispetto al reddito da lavoro dipendente.

In linea generale, giova preliminarmente precisare che, il Decreto Legislativo n. 99/2004, così come modificato dal D.lgs n. 101/2005, dispone che sia considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto (persona fisica) che è in possesso delle seguenti caratteristiche di tempo, reddito e capacità lavorativa.

Requisito della capacità lavorativa

L'imprenditore dev'essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1257/1999, eventualmente integrabili da singole disposizioni Regionali:

  • possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo agrario;
  • esercizio continuativo per almeno un triennio di attività agricola diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, acquacoltura, allevamento bestiame ed attività connesse e collaterali; sia in proprio come c.d. o iap o anche come coadiuvante familiare o dipendente di impresa agricola.

Requisito del reddito

L'imprenditore agricolo deve percepire dalla medesima attività ricavi almeno pari al 50% del proprio reddito globale, dichiarati ai fini fiscali e desumibili dal Modello Redditi o 730. Tali ricavi scendono al 25% del reddito globale, per le aziende con superficie agricola prevalentemente ubicata in zone svantaggiate.

Ai fini del conteggio del reddito globale, si escludono le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati.

Qualora siano invece presenti redditi da lavoro extra agricoli (es. onorari per esercizio di libera professione, stipendi da dipendente pubblico o privato, etc.) occorre confrontare tali redditi con il volume di affari dichiarato ai fini IVA dell' azienda agricola di cui il soggetto è titolare. In tal caso, ai fini della spettanza del requisito di imprenditore agricolo, i redditi extra agricoli non devono superare il 50% dei redditi agricoli.

Requisito del tempo

Lo IAP dedica alla attività agricola e alle attività connesse (come definite ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile – vedi punto precedente) almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro. Tale parametro è ridotto al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate.

In ipotesi di svolgimento di attività lavorative extra agrarie, per il calcolo del volume di lavoro richiesto dall'azienda si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera approvate con D.G.R. 28 luglio 1997, n. 6191 e aggiornate con quelle aggiuntive riportate nella D.D.S/ALI n. 356 del 30 Agosto 2007.

Ovviamente, ogni singola regione o provincia, può individuare parametri diversi per la determinazione del rapporto tempo/reddito de emanare tabelle in cui viene individuato in ragione della dimensione aziendale il tempo minimo ritenuto necessario per la coltivazione.

A partire dal 06 maggio 2004 (D.Lgs n. 99/2004) l'accertamento ed il riconoscimento dei predetti requisiti viene demandato alle Regioni e l'Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.

Inoltre, l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004 stabilisce chiaramente che “le agevolazioni tributarie previste per il coltivatore diretto si estendono anche allo IAP se iscritto nella gestione previdenziale”; quindi, come avviene in materia di piccola proprietà contadina per l'acquisto di fondi rustici, anche l'esenzione Irpef per il triennio 2017, 2018, 2019, prevista dalla norma della Legge di bilancio 2017, compete allo IAP che svolge effettivamente e realmente un'attività agricola.

Rispondendo al testo del quesito, l'iscrizione alla gestione agricola Inps diviene discriminante solamente allorquando si intenda fruire delle agevolazioni fiscali relative al settore agricolo.

Conseguentemente, la cancellazione dall'Inps, fa perdere sicuramente il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali ma non è detto che automaticamente si perda la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Ad avviso dello scrivente, nel caso prospettato, si rischierebbero di perdere, non solo le agevolazioni fiscali se si provvedesse alla cancellazione dall'Inps, ma anche la qualifica di IAP, in quanto l'imprenditore istante ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno presso altra azienda e, facendo riferimento al requisito del tempo, l'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 prevede espressamente che “(…) è IAP colui il quale (…) dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo“.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene ragionevole alternativamente:

  • ottenere, se possibile, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in maniera da poter svolgere entrambe le attività, quella agricola e quella di lavoro subordinato;
  • costituire un veicolo societario (c.d. società agricola), nel quale nominare, come amministratore, un altro imprenditore agricolo che svolga effettivamente solo questa attività ed il soggetto istante del quesito potrebbe assumere la mera qualifica di socio a titolo di capitale, in maniera tale da continuare a svolgere anche l'attività di lavoro subordinato a tempo pieno (ovviamente, sempre nel rispetto della normativa collettiva e/o contrattuale del rapporto di lavoro) e percepire i guadagni ritratti dall'attività agricola, sotto forma di utili.

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