È valida la cartella notificata a mezzo raccomandata e ricevuta dal portiere

La Redazione
15 Novembre 2018

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema della validità delle cartelle di pagamento. In particolare, con l'ordinanza del 12 novembre 2018 n. 28872, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un contribuente, osservando come la notifica della cartella di pagamento fatta a mezzo raccomandata (e ricevuta dal portiere del condominio) sia comunque valida.

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema della validità delle cartelle di pagamento. In particolare, con l'ordinanza del 12 novembre 2018 n. 28872, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un contribuente, osservando come la notifica della cartella di pagamento fatta a mezzo raccomandata (e ricevuta dal portiere del condominio) sia comunque valida.

Infatti, secondo i Supremi giudici, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione della cartella a mezzo posta ed in modo diretto; ciò vale per gli avvisi e per gli atti che, per legge, devono essere notificati al contribuente. “Ne consegue – si legge nell'ordinanza di recente deposito – che quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario”.

Condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, gli Ermellini della Sesta Sezione Civile della Suprema Corte hanno infine ricordato che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo del servizio postale, inoltre con la possibilità di inoltro della raccomandata al portiere dello stabile: in quest'ultimo, particolare caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da lui sottoscritto.

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