La ripartizione della spesa di pulizia e illuminazione delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano

Redazione scientifica
19 Novembre 2018

In tema di pulizia e illuminazione delle scale, la ripartizione della spesa va effettuata in applicazione analogica dell'art. 1124 c.c., il quale è espressione del principio generale posto dall'alt. 1123, comma 2, c.c., e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi.

Tizio, proprietario di due unità immobiliari site al piano terra del Condominio, aveva proposto impugnazione avverso la delibera, che, in sede di consuntivo, aveva ripartito le spese di pulizia e di illuminazione delle scale in proporzione dei millesimi di proprietà e non in proporzione alla misura dell'uso.

In primo e in secondo grado, i giudici avevano rigettato l'impugnazione. In particolare, secondo la Corte territoriale, la delibera di riparto era legittima alla stregua delle norme del Regolamento condominiale. Per i motivi esposti, Tizio ha proposto ricorso in cassazione eccependo l'errata applicazione delle norme di legge e quelle del regolamento condominiale.

La S.C. contesta il ragionamento dei giudici del merito che avevano erroneamente ritenuto sussistente una disciplina convenzionale idonea a ripartire sia le spese di pulizia che quelle di illuminazione delle scale per millesimi di proprietà. Per meglio dire, il fatto che per le spese di illuminazione (indicate nel regolamento), la misura della partecipazione di ciascun condomino risultava determinata in misura proporzionata a quella corrispondente alla rispettiva quota millesimale di proprietà esclusiva, non implicava che tale misura potesse estendersi alle restanti spese di manutenzione delle scale (pulizia), per le quali, in assenza di una diversa convenzione, va applicato il criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica dell'art. 1124 c.c. Per le suesposte ragioni,la Corte ha accolto ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.

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