Ai fini della qualificazione del tasso usurario rilevano gli interessi corrispettivi, non quelli moratori
26 Novembre 2018
In tema di usura bancaria, ex art. 644 c.p., gli interessi qualificabili come usurari sono solo quelli corrispettivi, pattuiti nel contratto di mutuo, che hanno la funzione di remunerare la banca per l'erogazione del credito avutosi, mentre non rilevano gli interessi moratori, che hanno la diversa funzione di stabilire una penale per la mancata restituzione del dovuto alle scadenza stabilite, mediante una liquidazione anticipata del risarcimento conseguente all'inadempimento. È, altresì, esclusa la possibilità di sommatoria fra interessi corrispettivi e interessi moratori, ai fini del calcolo del tasso-soglia, stante la diversa funzione ed essenza degli stessi.
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