Rateizzazione a seguito di un avviso bonario: applicazione della pace fiscale

Francesco Brandi
03 Dicembre 2018

"Sto rateizzando alcune somme a seguito della ricezione di un avviso bonario: posso usufruire della pace fiscale ? Se sì, quale istituto potrei utilizzare?"

"Sto rateizzando alcune somme a seguito della ricezione di un avviso bonario: posso usufruire della pace fiscale ? Se sì, quale istituto potrei utilizzare?"

Tra le varie lacune che presenta la pace fiscale, va segnalata l'esclusione di tutti gli atti (avvisi di accertamento, di liquidazione, avvisi bonari, eccetera) per i quali il contribuente ha iniziato il pagamento, anche a rate, prima dell'entrata in vigore del decreto. Si tratta, in particolare di:

  • avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, recupero di crediti notificati in passato per i quali il contribuente ha prestato acquiescenza rateizzando il dovuto o ha sottoscritto un'adesione corrispondendo la prima rata o più rate prima di giovedì scorso, 24 ottobre;
  • avvisi bonari per i quali ancora non è stata assunta alcuna decisione da parte del contribuente, ovvero è stata avviata la rateazione. Per tutti questi atti non è possibile accedere ad alcun istituto premiale.

A differenza degli ultimi interventi condonistici che hanno fondamentalmente riguardato il contenzioso tributario (in un'ottica di deflazione dello stesso ai fini di una riforma organica) nonché redditi detenuti all'estero (c.d. “scudo fiscale”), il decreto legge fiscale n. 119/2018 ricomprende tra le ipotesi di definizione tutta una serie di atti riconducibili all'area del precontenzioso con il beneficio rappresentato dallo stralcio di sanzioni ed interessi.

In particolare si annoverano:

  1. i processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre per la cui definizione è necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa con il versamento delle sole imposte entro il 31 maggio 2019 (unica rata o la prima di 20 rate trimestrali); restano esclusi da tale definizione i pvc per i quali alla predetta data siano stati già notificati inviti al contraddittorio o avvisi di accertamento;
  2. l'articolo 2 prevede gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto). Anche questi atti sono definibili con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di imposta con stralcio di interessi e sanzioni. Il tutto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto o, qualora sia più lungo, entro il termine per la proposizione del ricorso. Ciò soprattutto ove, prima del 24 ottobre sia stata presentata istanza di accertamento con adesione con conseguente sospensione dei termini per impugnare; per gli accordi di adesione sottoscritti entro la suddetta data il pagamento va effettuato entro 20 giorni, ovvero entro l'11 novembre (magari utilizzando lo stesso piano di rateazione consegnato dall'Ufficio ma versando le sole imposte e non sanzioni ed interessi);
  3. rottamazione dei carichi (rottamazione ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. In tal caso i debiti fiscali contenuti nelle cartelle di pagamento possono essere estinti, senza il pagamento delle sanzioni e gli interessi di mora, con il pagamento: - o in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019; - oppure versando l'importo dovuto anche in 10 rate (due per ogni anno a partire dal 2019) arrivando a dilazionare il pagamento in 5 anni; per tale rottamazione le domande vanno presentate entro il 30 aprile con obbligo di risposta da parte dell'Agenzia entrate-riscossione entro il 30 giugno (con piano di rateazione annesso);
  4. stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 vengono automaticamente stralciati;
  5. definizione agevolata delle controversie tributarie: le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo che varia a seconda dello stato del contenzioso e soprattutto dell'ultima pronuncia non definitiva depositata (si può arrivare fino ad una riduzione delle imposte, compresa l'Iva, pari al 20% in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in secondo grado). Le sanzioni e gli interessi sono in ogni caso stralciati.

Per una ragione di equità e per il successo di tali misure (data la numerosità di tali situazioni) è auspicabile che in sede di conversione vengano ricompresi nella definizione anche gli avvisi bonari notificati entro il 24 ottobre.

A tal fine segnala che il sottosegretario all'Economia ha annunciato l'inserimento in sede di conversione del D.L. 119/2018 di un emendamento che prevede la possibilità di rottamare oltre che le cartelle dell'Agente della Riscossione anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.