Nel giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del prossimo congiunto incombe sul danneggiante dimostrare l'inesistenza del pregiudizio

03 Dicembre 2018

Nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale per la morte di uno stretto congiunto incombe sul danneggiante dimostrare l'inesistenza di tale pregiudizio. Tale prova non può, evidentemente, consistere, nel caso di legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza.

Il caso. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale da parte degli eredi di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio sul lavoro all'interno del cantiere edile dove stava lavorando. La decisione era stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna; la Corte territoriale aveva infatti ritenuto che il c.d. danno da lesione parentale non fosse in re ipsa, ma richiedesse precise allegazioni e prove nella specie del tutte mancate; aveva inoltre rilevato che, in particolare, tra i ricorrenti (residenti in Tunisia) e il congiunto (deceduto in Italia) non vi fosse più alcuna convivenza, ma una lontananza protrattasi per molti anni senza alcun tipo di contatto con il defunto, significativa del venir meno di qualsiasi legame affettivo; aveva infine evidenziato che ai ricorrenti era stata comunque già liquidata la somma di euro 70.000 e che mancava ogni prova di un danno più grave di quanto già risarcito.

Liquidazione del danno non patrimoniale. Per la Corte di cassazione, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059, c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati - danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale – risponde, secondo i giudici supremi, ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Tuttavia, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà il significato di attribuire al soggetto una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente in guisa di vulnus “interno” arrecato al patrimonio del creditore) quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo profilo, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).

Nel giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale perla morte del prossimo congiunto incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza del pregiudizio. La morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727, c.c., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto.

Sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe sul danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi; una prova del genere non può, evidentemente, consistere nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza.

La mancanza di quest'ultima, quindi, non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc…

Anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari – madre, padre, fratelli – alla morte del congiunto – figlio, fratello – trattandosi di elemento “neutro”, in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi “a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla”.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso.

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