Necessario il permesso di costruire per trasformare un appartamento in studio professionale

Redazione scientifica
04 Dicembre 2018

Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo. Di conseguenza, il mutamento non autorizzato che alteri il carico urbanistico, integra una situazione di illiceità a vario titolo.

La questione controversa ha ad oggetto un immobile sito in Roma, nel quale un appartamento ad uso abitativo viene trasformato in studio medico senza, però, la realizzazione di alcuna opera edilizia. Invero, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile, la Polizia Municipale aveva elevato un verbale di accertamento, a seguito del quale era stato emesso un provvedimento di immediata sospensione dei lavori, seguito da un'ingiunzione del ripristino della destinazione d'uso, entrambi sul rilievo che sarebbe stata mutata la destinazione dell'immobile da unità abitativa a studio medico polispecialistico.

Avverso tale provvedimento, i medici avevano presentato ricorso al TAR del Lazio, il ricorso è stato rigettato.

Nel successivo giudizio, il Consiglio di Stato, ha concluso ritenendo ormai superato la vecchia interpretazione in base alla quale «il cambio d'uso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, non sia mai soggetto a permesso di costruire». Per meglio dire, secondo il Consiglio di Stato, un immobile destinato ad attività professionale presuppone un traffico di persone e la necessità di servizi e, quindi, di “carico urbanistico” superiore a quello di una semplice abitazione. Ne consegue che soltanto il cambio di destinazione d'uso tra categorie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incidente sul carico urbanistico) mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una vera e propria modificazione edilizia con conseguente necessità di un previo permesso di costruire, senza che rilevi l'avvenuta esecuzione di opere.

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