Licenziamento del dirigente per ragioni organizzative e onere della prova
07 Dicembre 2018
Il caso. Il Tribunale di Ancona condannava la società a corrispondere l'indennità supplementare dirigenziale nella misura di dieci mensilità, nonché al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e per le ferie non godute, dichiarando il licenziamento intimato alla dirigente non assistito da "giustificatezza".
Onere probatorio del datore di lavoro. Relativamente a tale doglianza, la Suprema Corte afferma che "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione di libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41, Cost. – il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto".
Nella fattispecie, il riferimento all'esigenza di riduzione dei costi e diminuzione del fatturato non sono state ritenute provate, soprattutto in relazione allo stato della società risultata, per contro, florida.
Anche per tale motivo, la Cassazione rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese di giudizio tra le parti.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |