Licenziamento del dirigente per ragioni organizzative e onere della prova

La Redazione
07 Dicembre 2018

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, al giudice compete il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, il quale ha l'onere di provarlo anche mediante elementi presuntivi ed indiziari (nella fattispecie, il riferimento all'esigenza di riduzione dei costi e diminuzione del fatturato non sono state ritenute provate, soprattutto in relazione allo stato della società risultata, per contro, florida).

Il caso. Il Tribunale di Ancona condannava la società a corrispondere l'indennità supplementare dirigenziale nella misura di dieci mensilità, nonché al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e per le ferie non godute, dichiarando il licenziamento intimato alla dirigente non assistito da "giustificatezza".


I Giudici d'Appello respingevano il gravame incidentale della lavoratrice e accoglievano l'appello principale della società limitatamente alla condanna di pagamento delle ferie non godute, sostenendo in particolare che la stessa società non aveva assolto l'onere probatorio della sussistenza delle ragioni addotte a giustificazione della soppressione della figura dirigenziale della direzione marketing.


Adita la Cassazione, la società lamenta la violazione dell'art. 3, l. n. 604 del 1966, e degli artt. 1175 e 1375, c.c., con riferimento alla ragione del licenziamento della dirigente costituita dalla soppressione della relativa posizione organizzativa, scelta non sindacabile dell'azienda e legittima anche senza giustificato motivo, essendo sufficiente il generico principio della "giustificatezza".

Onere probatorio del datore di lavoro. Relativamente a tale doglianza, la Suprema Corte afferma che "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione di libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41, Cost. – il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto".

Nella fattispecie, il riferimento all'esigenza di riduzione dei costi e diminuzione del fatturato non sono state ritenute provate, soprattutto in relazione allo stato della società risultata, per contro, florida.

Anche per tale motivo, la Cassazione rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese di giudizio tra le parti.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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