La legittimità degli atti non esclude il mobbing

10 Dicembre 2018

La legittimità degli atti datoriali in che termini è tenuta in conto nell'accertamento del mobbing?L'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di mobbing richiede la coesistenza di determinate condizioni-elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, perché la condotta datoriale possa definirsi mobbizzante: la reiterazione degli atti aventi carattere persecutorio, diretti verso il dipendente; il danno arrecato alla salute psicofisica del dipendente...

La legittimità degli atti datoriali in che termini è tenuta in conto nell'accertamento del mobbing?

L'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di mobbing richiede la coesistenza di determinate condizioni-elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, perché la condotta datoriale possa definirsi mobbizzante: la reiterazione degli atti aventi carattere persecutorio, diretti verso il dipendente; il danno arrecato alla salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio; l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio, unificante i diversi episodi lesivi spalmati nel tempo.

La illegittimità degli atti della parte datoriale, o del superiore gerarchico, viene in rilievo nell'accertamento della finalità persecutoria, in quanto sintomatica della stessa, in assenza di prove contrarie.

In ogni caso, la legittimità degli atti, se singolarmente considerati, non può escludere a priori che venga accertata la natura mobbizzante della condotta unitariamente considerata.

Cfr. Cass., sez. lav., 27 novembre 2018, n. 30673.

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