Annullamento di delibera assembleare: la legittimazione a impugnare in caso di sequestro di azioni

La Redazione
18 Dicembre 2018

Il sequestro preventivo penale, ex art. 321 c.p.p., di azioni o quote di una società di capitali priva i soci dei diritti relativi alle azioni o quote sequestrate: il diritto di intervento e di voto nelle assemblee, non spetta quindi ai soci ma al custode designato in sede penale.

Il sequestro preventivo penale, ex art. 321 c.p.p., di azioni o quote di una società di capitali priva i soci dei diritti relativi alle azioni o quote sequestrate: il diritto di intervento e di voto nelle assemblee, non spetta quindi ai soci ma al custode designato in sede penale. Il custode è, altresì, l'unico soggetto legittimato a impugnare le delibere assembleari, al fine di chiederne l'annullamento, ex art. 2377 c.c., stante la strumentalità del diritto di impugnazione rispetto a quello di voto.

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