Configurabilità della transazione tra datore di lavoro e lavoratore

Sabrina Apa
21 Dicembre 2018

Per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile.

Il caso. Mentre il Tribunale aveva respinto le domande della lavoratrice, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appello della stessa. Nel dettaglio, la Corte aveva «escluso che il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti (…) contenesse una reale transazione, ritenendo trattarsi esclusivamente di una dichiarazione di scienza della lavoratrice, da considerarsi quale semplice “quietanza a saldo” della somma relativa al TFR spettante ed erogatale in tal sede».

Veniva quindi proposto ricorso per cassazione dal datore di lavoro.

La qualificazione della dichiarazione liberatoria. «Questa Corte ha più volte rilevato che ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale. Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» (Cass. n. 18094 del 2015).

Come ha statuito questa Corte, per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile.

Nel caso in esame la lavoratrice, a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non ha ottenuto null'altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge.

La Cassazione rigetta quindi il ricorso.