Minaccia sul posto di lavoro: giusta causa di licenziamento?
28 Dicembre 2018
La parte datoriale può recedere dal contratto, senza garantire il termine di preavviso, qualora risulti sussistente una giusta causa, ossia una condotta del lavoratore la quale abbia seriamente pregiudicato il vincolo fiduciario tanto da escludere la possibilità di una continuazione, anche soltanto temporanea, del rapporto di lavoro. Una minaccia può integrare il presupposto richiesto dall'art. 2119 c c. se connotata dalle condizioni minime di serietà e gravità, rappresentando inoltre una violazione degli obblighi di collaborazione, subordinazione e fedeltà ai quali il lavoratore è tenuto nei confronti del superiore gerarchico.Infatti, al di fuori delle ipotesi ioci causa, anche nel caso in cui la minaccia grave sia stata pronunciata in modo generico, non circostanziata, non potrà escludersi aprioristicamente l'idoneità della stessa ad incidere negativamente sullo stato psichico del soggetto destinatario. Inoltre, essendo stata la condotta consumata all'interno dell'ambiente di lavoro, si dovrà tenere in conto l'eventuale effetto destabilizzante prodotto rispetto all'attività aziendale.
Si veda: Cass. sent. nn. 31155/2018 e 26273/2017. |