L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il comunicato del 2 gennaio, sintetizza i profili principali della disciplina “Saldo e stralcio” delle cartelle, contenuta nei commi 184 e seguenti della Legge n. 145/2018.
Possono aderire le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti casi:
- quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
- alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:
- omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.
Il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, viene modulato secondo l'Indicatore della situazione economica del nucleo familiare:
- 16% delle somme dovute, con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
Per i soggetti per cui la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.
Oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell'azzeramento di sanzioni e interessi di mora.