Randagismo: responsabilità del Comune e onere probatorio

Redazione Scientifica
07 Gennaio 2019

L'onere probatorio discende dall'art. 2043 c.c. che prevede la possibilità di affermare la responsabilità del Comune per i danni cagionati da animali randagi solo a seguito della concreta individuazione del comportamento colposo a lui ascrivibile, secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità del fatto.

IL CASO Un automobilista, a seguito dell'impatto, nei pressi di Siracusa, con un cane randagio appartenente ad un branco, riporta danni fisici e materiali, per il risarcimento dei quali si rivolge al Giudice di Pace chiedendo la condanna della Provincia di Siracusa. La Provincia eccepisce il proprio difetto di legittimazione, con chiamata in causa del comune nei pressi del quale era avvenuto il sinistro. Il Giudice di Pace rigetta la domanda dichiarando che sulla Provincia non gravasse l'obbligo di recintare le proprie strade e che il Comune ex art. 2043 c.c. dovesse considerarsi esente da responsabilità perché aveva provato di aver assolto l'obbligo di vigilanza sui cani randagi. Il Tribunale di Siracusa, successivamente adito, ritiene invece responsabile il comune per non aver adeguatamente provato di aver correttamente adempiuto all'obbligo di repressione e prevenzione del randagismo.

ONERE PROBATORIO Secondo costante giurisprudenza, è onere del danneggiato provare sia il comportamento colposo ascritto alla Pubblica Amministrazione convenuta per il risarcimento dei danni cagionati da animali randagi, sia la riconducibilità di tale evento dannoso al mancato adempimento secondo il criterio della causalità omissiva, poiché non è da ritenersi bastevole che la normativa regionale abbia assegnato al Comune il compito di controllare o gestire il fenomeno del randagismo, provvedendo anche alla cattura o alla custodia degli animali randagi. Tale onere probatorio discende dall'art. 2043 c.c. che prevede la possibilità di affermare la responsabilità solo a seguito della concreta individuazione del comportamento colposo ascrivibile al convenuto, secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità del fatto.

CRITERIO DI RAGIONEVOLE ESIGIBILITÀ Nel caso di specie, pur essendo prevedibile l'attraversamento della carreggiata da parte di un cane randagio, la Suprema Corte ritiene che la valutazione della sussistenza dell'obbligo in capo al Comune di evitare tale evento non poteva prescindere dal criterio di ragionevole esigibilità, considerando che «per imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente».

Dal momento che la Cassazione ritiene che la Corte territoriale non abbia accertato se, nel caso concreto, il fatto poteva essere evitato con uno sforzo ragionevole da parte del Comune, accoglie il ricorso rinviando gli atti al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.