Possibile il deposito di atti mediante invii multipli purché tempestivi rispetto al ricorso

Redazione scientifica
10 Gennaio 2019

Ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio via PEC eccedente la dimensione massima consentita, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante invii multipli a condizione che questi siano strettamente consecutivi al deposito del ricorso.

Documenti depositati con più invii telematici. Nell'ambito di un procedura concorsuale il commissario di una società in liquidazione non ammetteva al passivo il credito vantato da un avvocato. Il Tribunale di Palermo constatava che il legale non avesse depositato contestualmente al ricorso tutta la documentazione probatoria del proprio credito, incorrendo così in decadenza rispetto agli atti tardivamente prodotti.
L'avvocato, dunque, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale avesse trascurato di considerare i documenti che, già prodotti in sede di insinuazione allo stato passivo, erano stati depositati con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza.

Gli invii devono essere strettamente consecutivi al ricorso. La Corte, ritenendo infondato il motivo, rileva che (già in precedenza Cass. n. 20746/2015) nella specificità del procedimento disciplinato dalla l. fall., art. 99, comma 2, n. 4, col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d'ufficio che l'iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso.
I documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l'inammissibilità delle produzioni e non già dell'intera opposizione. Dunque il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale. Ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio via PEC eccedente la dimensione massima stabilita il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante invii multipli tramite posta elettronica certificata (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7). Tali invii però devono essere strettamente consecutivi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza, in modo che non si possa contestare, nell'impugnazione della statuizione, che il giudice abbia tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa a distanza di uno o due giorni o successivamente.

Per i motivi sopra esposti la Corte rigetta il ricorso.

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