Arsenico nell’acqua: le Sezioni Unite si pronunciano sulla giurisdizione nei confronti del gestore del servizio idrico

Redazione scientifica
11 Gennaio 2019

In ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti del gestore del servizio idrico integrato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se si controverte soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche — nella specie, come l'arsenico ed i fluoruri — imposti da disposizioni anche di rango eurounitario.

Il caso. I ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Viterbo dichiarava il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. «a favore di quella del Giudice Amministrativo» sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni del gestore unico del servizio idrico integrato, fondata sull'inadempimento contrattuale consistente nella fornitura di acqua potabile priva dei requisiti di legge. I ricorrenti si lamentano dell'erronea statuizione circa la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello amministrativo.

Azione risarcitoria nei confronti del gestore del servizio idrico e giurisdizione. Il Collegio afferma sul punto il seguente principio di diritto: «In ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti del gestore del servizio idrico integrato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se si controverte soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche — nella specie, come l'arsenico ed i fluoruri — imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato: infatti, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione di quello costituisce soltanto il presupposto dell'erogazione di acqua non conforme e, quindi, del non esatto adempimento delle obbligazioni in capo al gestore in forza del rapporto individuale di utenza».

Pertanto, a parere della Suprema Corte, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata la domanda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed il ricorso deve essere integralmente accolto, con la cassazione della sentenza e il rinvio al tribunale di Viterbo.

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