PTT: gli atti notificati tramite PEC sono invalidi se in formato “.pdf”
14 Gennaio 2019
In data 15 luglio 2018 mi è stata notificata, tramite PEC, cartella di pagamento allegata al messaggio mail nel c.d. formato PDF. È da considerarsi corretta tale modalità di notifica?
Al fine di fornire una risposta esauriente al quesito, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato la fattispecie in oggetto.
L'art. 26, comma secondo, del d.P.R. n. 602/1973, nella versione introdotta dal D.L. n. 78/2010, prevedeva che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile”. La volontà legislativa, tramite l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 149-bis del c.p.c., era quella di impedire che la notifica degli atti tributari attraverso PEC potesse avvenire in un formato diverso da quello del documento informatico.
Il D.Lgs. n. 159/2015, con l'art. 14, ha disposto che “Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile”.
Pertanto, a partire dal 1° giugno 2016, vi è l'obbligo, per l'Agente della Riscossione, di notificare i propri atti diretti ai contribuenti in forma di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai professionisti iscritti in albi o elenchi, esclusivamente tramite PEC. Rimaneva, ancora ferma, la non applicabilità dell'art. 149-bis del c.p.c.
Il D.L. n. 193/2016 ha nuovamente modificato l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, eliminando, attraverso l'art. 7-quater dal comma 2 dello stesso, la previsione secondo cui “non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile” e rintroducendo la mera facoltà, in capo all'Agente della Riscossione, di notificare gli atti impositivi tramite PEC.
Pertanto, a partire dal giorno di entrata in vigore (3 dicembre 2016) di siffatto Decreto, trova applicazione l'art. 149-bis del c.p.c., a tenore del quale “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento”; il comma successivo dispone: “Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.
Il richiamo all'art. 149-bis del c.p.c. comporta che l'atto debba, per forza di cose, essere sottoscritto con firma digitale e recare in sè l'attestazione di conformità all'originale, pena l'illegittimità dell'atto che costituisce l'oggetto della notifica. Pertanto, la cartella dovrà presentarsi nel formato PDF/A e dovrà essere munita di firma digitale, costituendo il formato .p7m. Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza:
Sulla base di quanto innanzi, nella fattispecie che ne occupa, vi sono valide argomentazioni affinchè la cartella di pagamento venga impugnata facendo valere l'invalidità della stessa, per essere stata allegata al messaggio di notifica PEC come file/documento nell'estensione “.pdf”. Tale invalidità consegue al fatto che siffatta allegazione non garantisce la certezza dell'integrità del documento in formato “.pdf” (in quanto può essere alterato), né fornisce certezza sulla provenienza e sull'autore della cartella stessa. Tali requisiti, di contro, si possono avere solo attraverso la “firma digitale” del documento. In tal caso non solo il file/documento non è modificabile, ma la firma digitale lo riconduce al suo autore, garantendone autenticità e titolarità. A mero titolo conoscitivo, si evidenzia che, se per la firma digitale del documento verrà utilizzato l'algoritmo CAdES, il file avrà una estensione ".pdf.p7m" (tale algoritmo, infatti, aggiunge all'estensione ".pdf" quella ".p7m"), mentre se viene utilizzato l'algoritmo PAdES la firma verrà apposta direttamente all'interno del documento informatico. |