Aggiudicazione per persona da nominareFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 571
15 Gennaio 2019
Le offerte d'acquisto possono essere proposte anche per persona da nominare, purché provengano da un avvocato. Siffatta previsione è contenuta nell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., norma espressamente richiamata dall'art. 571 c.p.c. che riconosce la compatibilità dell'istituto dell'offerta per persona da nominare anche nella vendita senza incanto.
Si tratta di premessa necessaria alla disamina della disciplina positiva, stabilita dall'art. 583 c.p.c., della cd. aggiudicazione per persona da nominare. Segnatamente, tale disposizioneprescrive espressamente che l'avvocato rimasto aggiudicatario debba dichiarare in cancelleria, nei tre giorni successivi all'incanto, le generalità della persona per la quale abbia fatto l'offerta, depositando altresì il mandato speciale conferitogli dalla stessa persona nominata. In mancanza, l'aggiudicazione si consolida a favore dell'avvocato (art. 583, comma 2, c.p.c.).
Nell'ipotesi in cui l'offerente per persona da nominare non abbia la prescritta qualità di avvocato, l'offerta rimane comunque valida e l'aggiudicazione si perfeziona direttamente in capo a tale soggetto (così, Cass. civ., 17 settembre 1981, n. 5145). Questo principio è stato ulteriormente sviluppato dalla Cassazione che ha affermato come l'art. 579, comma 3, c.p.c., nell'attribuire solo ai procuratori legali, e non ad altri, la legittimazione a fare offerte per persona da nominare nella vendita all'incanto, non esclude che gli stessi procuratori possono fare offerte in proprio, comportando, nel primo caso, l'inottemperanza all'obbligo di dichiarazione di nomina non la nullità dell'aggiudicazione bensì la definitività di questa a norma del procuratore stesso a norma del secondo comma dell'art. 583 c.p.c. (Cass. civ., 14 aprile 1994, n. 3518, in Giur.it., 1995, 262).
Forma e contenuto del mandato
Quanto poi alla forma ed al contenuto del mandato, un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che esso debba precedere l'aggiudicazione; tuttavia può essere altresì sostituito dalla dichiarazione di accettazione della persona nominata, in applicazione della disposizione prevista dall'art. 1402, comma 2, c.c. per il contratto per persona da nominare (Cass. civ., 21 novembre 1958, n. 3767). In senso analogo depone l'interpretazione fornita da autorevole dottrina secondo la quale la necessità dell'anteriorità del mandato risulterebbe dalla disciplina generale di cui all'art 1402 c.c. che integra il regime stabilito dall'art. 583 c.p.c.; salvo precisare che l'anteriorità del mandato è da intendersi rispetto all'aggiudicazione e non all'offerta (Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano 1965, III,388; Travi, Espropriazione immobiliare, in Novissimo Dig. it., Torino 1957, VI, 911). Il mandato richiede comunque la forma scritta. Anzi, si è rilevato come, a ritenere applicabile la disciplina del contratto per persona da nominare, sarebbe necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (atteso che l'art. 1403 c.c. impone espressamente per il mandato la stessa forma dell'atto da stipulare). A questo riguardo deve essere segnalato che il punto dirimente della questione è stabilire se l'offerta (o la domanda di partecipare alla vendita) sia: i) atto processuale, in quanto si inserisce nel processo esecutivo; oppure ii) sostanziale, trattandosi di un impegno irrevocabile ad acquistare un immobile. Se si propende per la prima soluzione, si deve coerentemente ritenere che in capo all'avvocato vada riconosciuto il potere di autentica; se si propende per la seconda impostazione si dovrebbe negare la sussistenza di un potere generale di autentica in capo a tale soggetto. Al di là delle impostazioni teoriche-sistematiche occorre prendere atto che in diversi tribunali – per evitare guasti ed abusi da parte di avvocati privi di mandato – l'ordinanza di vendita riporta quale requisito di ammissibilità dell'offerta ex art. 579 c.p.c., la necessità che il legale depositi, all'atto della electio amici, una procura notarile avente data anteriore o coeva a quella di deposito delle offerte di vendita. Con l'avvertimento che, in difetto, il bene verrà aggiudicato, in via definitiva, al legale in proprio. Fino al momento della designazione, la posizione dell'offerente è qualificata come quella del portatore di un interesse semplice o di fatto, sfornito di diretta e personale tutela giuridica, essendo questa affidata al procuratore (Cass. civ., 26 febbraio 1994, n. 1966).
Deve essere comunque chiaro che la disciplina contenuta nell'art. 583 non può trasformarsi in uno strumento volto ad eludere i divieti di acquisto stabiliti dal legislatore, come quello riguardante il debitore. Così, a titolo esemplificativo, si può affermare che:
Per completezza va poi segnalato che nell'ipotesi di interposizione reale la giurisprudenza di legittimità, superando un originario contrasto interpretativo, ha ritenuto che il c.d. pactum de retrovendendo (ovverosia, l'accordo tra il debitore esecutato ed un terzo, da questi incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, con contestuale impegno del terzo a retrocedere l'immobile espropriato al debitore) sia da considerarsi nullo, configurando un negozio diretto ad eludere il divieto di legge gravante sul debitore. Nondimeno, la nullità non opera laddove si sia in presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene al debitore nel caso in cui, successivamente, le condizioni economiche di questo ne consentano il riacquisto (Cass. civ., 10 giugno 1988, n. 3952). Più soggetti con un'unica offerta possono rendersi (o essere nominati) aggiudicatari dell'immobile: i diritti sul bene di cui era titolare il debitore vengono così ad essere frazionati pro quota in parti uguali, salvo richiesta diversa da parte degli aggiudicatari. Si discute se, con la pronuncia del decreto di trasferimento, il giudice possa - su istanza degli aggiudicatari - scindere i diversi diritti sui beni che compongono il lotto (ad es. trasferimento a Tizio del diritto di proprietà dell'appartamento ed a Caio del box auto), ovvero frazionare il diritto di proprietà spettante all'esecutato in diritti minori (attribuendo a un aggiudicatario il diritto di usufrutto o abitazione e ad altro la nuda proprietà). In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 30 aprile 2001, in REF, 2003, 623) e parte dalla dottrina (Astuni, 770. Vedi altresì il parere pro veritate di Capponi, 575; contra Campese, 425). In prima battuta si può dire che il frazionamento del diritto tra più aggiudicatari non debba arrecare alcun pregiudizio alla procedura esecutiva ed alla migliore soddisfazione dei creditori. Non è pertanto consentita l'aggiudicazione di una sola porzione di un lotto o l'acquisto di un diritto diverso e minore rispetto a quello messo in vendita Di contro è ammissibile l'offerta congiunta di acquisto del bene per diritti diversi che, compongono il diritto pignorato. Resta sul punto da precisare che gli aggiudicatari rispondono in solido dell'obbligazione di versamento del saldo; sicché il versamento non integrale determina la decadenza di tutti gli aggiudicatari, analogamente a quanto si verifica ogni volta che l'acquisto avviene pro indiviso. Assegnazione a favore di un terzo
Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 ha innovato in maniera significativa l'istituto dell'assegnazione con l'introduzione dell'art. 590-bis nel codice di rito civile. La disposizione, dedicata all'assegnazione a favore di un soggetto terzo, riprende il meccanismo contenuto nell'art. 583 c.p.c. laddove stabilisce espressamente che il creditore assegnatario deve dichiarare in cancelleria, entro cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto cui sarà trasferito l'immobile, depositando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di volerne profittare. In difetto, il decreto di trasferimento sarà emesso a favore del creditore, con la previsione esplicita che gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione rimangono comunque a carico del creditore. È evidente che: i) si tratta di norma diretta ad agevolare l'assegnazione dell'immobile agli istituti di credito affinché trasferiscano il bene alle società di gestione patrimoniale; e che ii) tale norma deve essere integrata con le disposizioni fiscali contenute nel d.l. n. 18/2016, ove si prevede un'imposta di registro molto contenuta (200 euro in luogo del 9% del valore di aggiudicazione) per incentivare le alienazioni forzate, sempre che l'acquirente dichiari di voler trasferire l'immobile nel biennio successivo all'acquisto. Quanto al regime transitorio, resta da dire che l'art. 590-bis c.p.c. si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di espropriazione forzata immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ex art. 4, comma 6, d.l. n. 59 del 3 maggio 2016. Riferimenti
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