Imposte sui redditi e IVA soggette al rispetto del contradditorio endoprocedimentale

La Redazione
21 Gennaio 2019

Il rispetto del contradditorio endoprocedimentale vale sia per le imposte sui redditi sia per l'IVA: pertanto, in tal caso, il Fisco non può emettere l'atto impositivo prima dello scadere del termine dei 60 giorni dall'ispezione. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 gennaio 2019 n. 701.

Il rispetto del contradditorio endoprocedimentale vale sia per le imposte sui redditi sia per l'IVA: pertanto, in tal caso, il Fisco non può emettere l'atto impositivo prima dello scadere del termine dei 60 giorni dall'ispezione. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 gennaio 2019 n. 701. Infatti, come da previsione dello Statuto del Contribuente, «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazione da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere, di conseguenza, emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».

È pur vero che, negli anni, in materia di contraddittorio endoprocedimentale si è sviluppata una copiosa giurisprudenza, con pareri divergenti: il mancato rispetto del termine produrrebbe, per i tributi non armonizzati, la nullità dell'atto; effetto che avverrebbe solo eventualmente per i tributi armonizzati, all'esito della necessaria valutazione da parte del giudice della cosiddetta “prova di resistenza”. Trattamenti diversi, che hanno portato i giudici della Suprema Corte ad emanare il seguente principio di diritto:

« 1) L'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la “prova di resistenza” e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributo armonizzati e non;

2) il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contradditorio, principio generale desumibile dall'ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contradditorio endoprocedimentale tributario;

3) per i tributi armonizzati la necessità della “prova di resistenza” ai fini della verifica del rispetto del contradditorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.