Collaborazione coordinata e continuativa e strumenti di riequilibrio delle posizioni contrattuali delle parti
22 Agosto 2018
La violazione del divieto di instaurare collaborazioni coordinate continuative prive dei requisiti specializzanti viene sanzionata con l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, con uno strumento, già impiegato dal legislatore per contrastare la frode alla legge, che prevede l'applicazione della tutela prevista per il lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dall'instaurazione del rapporto. Il predetto meccanismo sanzionatorio è conforme all'intento perseguito dal legislatore, di porre fine all'abuso dello strumento della collaborazione coordinata e continuativa, verificatosi con la previgente normativa.
La funzione della sanzione di cui all'art.69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, è del resto quella di riequilibrare le posizioni contrattuali delle parti; il progetto o il programma consentono infatti al lavoratore di conoscere ex ante con precisione l'ambito della prestazione e l'ambito nel quale verrà utilizzata, nonché le esigenze organizzative aziendali cui il collaboratore deve coordinarsi, parametri che individuano altresì l'interesse del committente alla luce del quale deve essere valutato il comportamento del collaboratore. In questa prospettiva, l'art. 69, comma 1, non introduce un'aprioristica qualificazione ex lege di un rapporto di lavoro, ma uno strumento di protezione per la parte più debole, con funzione di riequilibrio delle diseguali posizioni contrattuali. |