Pubblicato in G.U. il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100

La Redazione
29 Gennaio 2019

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione, il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100 (d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019). I primi 13 articoli del Capo I del decreto (artt. 1 - 13) disciplinano il Reddito di cittadinanza (Rdc) mentre i successivi, altrettanti, 13 articoli del Capo II (artt. 14 - 26) disciplinano il trattamento di pensione anticipata, cd. Quota 100. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge; per la sua attuazione e realizzazione dovranno essere varati una serie di provvedimenti attuativi e istituite due apposite piattaforme digitali.
Pubblicato in G.U. il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore oggi, giorno successivo la sua pubblicazione, il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100 (d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019). I primi 13 articoli del Capo I del decreto (artt. 1 – 13) disciplinano il Reddito di cittadinanza (Rdc) mentre i successivi, altrettanti, 13 articoli del Capo II (artt. 14 – 26) disciplinano il trattamento di pensione anticipata, cd. Quota 100. Nelle disposizioni finali del Capo III viene prevista l'entrata in vigore il girono successivo la pubblicazione. Il decreto legge passa ora alle Camere per la conversione in legge; per la sua attuazione e realizzazione dovranno essere varati una serie di provvedimenti attuativi. IL REDDITO DI CITTADINANZA (Rdc).

Istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, si propone come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro (art. 1).

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.

I beneficiari. L'art. 2 individua i soggetti beneficiari sulla base di una serie di requisiti, in particolare reddituali e patrimoniali; non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il Rdc è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi; può essere rinnovato previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (art. 3).

Il Patto per il lavoro (art. 4). L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni.

Per le situazioni più complesse e “multidimensionali” i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale che coinvolge oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali altri servizi territoriali.

Incentivi alle imprese. L'art. 8 prevede degli incentivi di tipo contributivo alle imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari del Rdc; tali agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzai un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti.

Al beneficiario che decida di avviare una attività in proprio nei primi 12 mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto, in una unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità del Rdc nel limite di 780 euro mensili.

Attuazione. Per la attuazione e realizzazione del Rdc dovranno essere varati una serie di provvedimenti attuativi e istituite due apposite piattaforme digitali che consentiranno l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale (e consentiranno l'analisi, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della misura).

Le due piattaforme verranno istituite rispettivamente presso l'Anpal nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siupl), per il coordinamento dei centri per l'impiego, e presso il Ministero del lavoro nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (Siuss), per il coordinamento dei comuni (art. 6).

Il modulo di domanda e il modello di comunicazione dei redditi verranno resi disponibili dall'INPS nei prossimi 30 giorni (quando sarà a regime, ai fini della richiesta, l'istanza potrà essere presentata, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'art. 81, comma 35, lett. b), d.l. n. 112 del 2008, oppure mediante modalità telematiche, o ancora presso i Caf, previa stipula di una convenzione con l'INPS).

PENSIONE QUOTA 100.

Per quanto riguarda le novità in materia pensionistica, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive di questa, gestite dall'Inps, nonché alla Gestione separata, potranno conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, definita pensione Quota 100.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione Quota 100, gli iscritti a due o più Gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, avranno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'Inps.

I lavoratori privati potranno aderire all'opzione dal 1° aprile 2019 se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018.

Il decreto prevede, infine, anche la proroga di APE sociale (art. 18) e di opzione donna (art. 16).

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