Responsabilità dell'ufficiale giudiziario

30 Gennaio 2019

A quali condizioni è configurabile la responsabilità dell'ufficiale giudiziario? É ipotizzabile per un atto ritardato in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 60 c.p.c.?
Massima

Non è possibile ipotizzare una responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario nei confronti della parte per un atto ritardato in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 60 c.p.c. (fattispecie relativa al ritardo nella notifica di una dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto ex art. 38 l. n. 392/1978).

Il caso

Una società – locatrice di un immobile – conviene in giudizio il Ministero della Giustizia al fine di conseguire il risarcimento dei danni conseguenti alla tardiva notificazione – da parte dell'ufficiale giudiziario – di un atto stragiudiziale diretto all'esercizio di prelazione ex art. 38 l. n. 392/1978. Il tribunale accoglie la domanda, ma la sentenza è poi annullata a seguito di atto di gravame proposto dalla parte pubblica, sul rilievo che è indispensabile l'indicazione nell'atto da notificare del termine da parte del richiedente, posto che l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad esaminare il contenuto dell'atto da notificare. La società locatrice propone ricorso in Cassazione dolendosi della circostanza che è onere dell'ufficiale giudiziario conoscere quando notificare un atto, rientrando tale verifica nella sua sfera di cognizione.

I Giudici di legittimità rigettano il ricorso sul rilievo che per il compimento dell'atto deve essere preventivamente fissato un termine dal giudice ovvero dalla parte interessata, di modo che non è accoglibile la soluzione secondo cui l'indicazione del termine potrebbe anche mancare, posto che spetterebbe all'ufficiale giudiziario desumerlo dal contenuto dell'atto.

La questione

La questione in esame è la seguente: a quali condizioni è configurabile la responsabilità dell'ufficiale giudiziario?

Le soluzioni giuridiche

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario trova sicuro riscontro nell'art. 60 c.p.c. (che al n. 1 espressamente prevede: «il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili: quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti, oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati»), in combinato disposto con l'art. 136 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, che consente alla parte di richiedere all'ufficiale giudiziario il compimento di un atto d'urgenza con l'obbligo di provvedervi il giorno stesso ovvero entro le quarantotto ore.

L'ufficiale giudiziario adempie a pubbliche funzioni nei limiti della competenza che gli è assegnata e, per gli atti che egli compie su istanza o iniziativa della parte, deve considerarsi organo giudiziario dotato di autonomia funzionale nei confronti della parte stessa e, quindi, legato a questa non da un rapporto privatistico di preposizione, avente cioè carattere contrattuale (mandato, rappresentanza), ma da un rapporto pubblicistico. Pertanto, ove egli, nell'esecuzione di un sequestro conservativo su beni mobili, soggetta alla stessa disciplina formale della esecuzione del pignoramento mobiliare, abbia esteso il vincolo a beni eccedenti per valore i limiti fissati nel provvedimento cautelare, attuando quella stima che rientra nelle sue esclusive attribuzioni, e da tale eccesso siano derivati danni al debitore, la relativa responsabilità, per eventuale dolo o colpa, sussiste direttamente nei suoi confronti, secondo i principi generali della responsabilità civile extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e non può essere estesa alla parte procedente, salvo che non sia dimostrata concretamente una partecipazione di questa (personalmente o a mezzo del procuratore) all'illecito (Cass. civ., n. 287/1963).

Al riguardo, nei pochi precedenti in cui la Corte di Cassazione è stata chiamata ad applicare l'art. 60 c.p.c. si è affermato che: «incorre in responsabilità civile - ai sensi del n. 1 dell'art. 60 c.p.c. -, perché sostanzialmente rifiuta di provvedere nel termine secondo le modalità volute dalla parte, l'ufficiale giudiziario che esegue un sequestro conservativo richiesto d'urgenza, non lo stesso giorno della richiesta, ma due giorni dopo con risultato negativo» (Cass. civ., n. 2984/1972; nella giurisprudenza di merito: Trib. Viterbo 28 maggio 2003 a mente del quale l'ufficiale giudiziario che ometta di descrivere (e quindi pignorare) i beni mobili che si trovano nell'abitazione del debitore senza un valido motivo (che si ha solo quando presso il debitore non si rinvengono affatto dei beni ovvero quando vi sia la prova certa dell'altrui proprietà degli stessi) commette illecito civile, che ha come conseguenza l'obbligo del risarcimento del danno); con la precisazione che: «la negligenza dell'ufficiale giudiziario incaricato della notifica di un atto di impugnazione non può evitare la eventuale decadenza della parte dall'impugnazione stessa, ma importa solo una responsabilità dell'ufficiale giudiziario medesimo» (Cass. civ., n. 11763/1992; Cass. civ., n. 3775/1974; Cass. civ., n. 643/1973).

La pronuncia in commento circoscrive la responsabilità dell'ufficiale giudiziario coerentemente alla portata letterale dell'art. 60 c.p.c., escludendo le relativa responsabilità nei confronti della parte per un atto ritardato in assenza dei presupposti indicati dal codice di rito.

Del resto, si era già affermato che al di fuori delle ipotesi previste dalla legge ipotizzare che l'ufficiale giudiziario abbia la possibilità di valutare i titoli giuridici idonei a giustificare l'eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un'eventualità del tutto estranea al sistema delineato dal codice e dalle citate norme speciali (Cass. civ., n. 23625/2012).

Ne consegue che la responsabilità dell'ufficiale giudiziario sussiste solo quando vi è il rifiuto di compiere un atto al quale è tenuto senza giustificato motivo, ovvero se compie gli atti di sua competenza oltre il termine previsto, ovvero compie un atto nullo con dolo o colpa grave.

Osservazioni

Dall'esame dell'art. 60 n. 1 c.p.c. emerge come il termine per il compimento dell'atto deve essere fissato dal giudice e su istanza di parte, anche se è possibile ritenere inclusa anche l'ipotesi in cui il termine non sia fissato dal giudice bensì legittimamente stabilito dalla parte.

Tuttavia, tale interpretazione già di per sé estensiva rispetto al dettato dell'art. 60 c.p.c. - non può comunque includere anche l'ipotesi in cui l'indicazione del termine manchi del tutto e sia onere dell'ufficiale giudiziario desumerlo dal contenuto dell'atto.

Tale tesi presupporrebbe da un lato che l'ufficiale giudiziario abbia l'onere di leggere attentamente il contenuto dell'atto da notificare e dall'altro che debba elaborarne giuridicamente i dati rilevanti in funzione dell'atto da compiere.

In altri termini, quanto meno nei confronti della parte istante, le ipotesi di responsabilità dell'ufficiale giudiziario devono intendersi circoscritte a quelle espressamente contemplate dall'art. 60 c.p.c., con esclusione, quindi, della configurabilità di una responsabilità dell'ufficiale giudiziario per generico neminem laedere ex art. 2043 c.c.).

L'ufficiale giudiziario incorrerà in responsabilità civile ai sensi del n. 1 dell'art. 60 c.p.c. tutte le volte in cui sostanzialmente rifiuti di provvedere nel termine e secondo le modalità volute dalla parte, indicazioni che costituiscono, quindi, presupposto indefettibile per l'eventuale configurabilità della relativa responsabilità.

Invero, proprio su tale presupposto si è affermato che «è civilmente responsabile l'ufficiale giudiziario che omette di notificare un'opposizione a decreto ingiuntivo nel termine perentorio previsto, nonostante la richiesta in tal senso della parte, impedendo l'instaurazione del rapporto processuale e rendendo definitivo il provvedimento monitorio» (App. Napoli, 9 giugno 2005).

*Fonte: www.ridare.it

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