Il gestore dell'area sciabile ha l'obbligo di collocare segnali di divieto e/o di pericolo
11 Febbraio 2019
Se il gestore di un impianto sciistico segnala una pista nera ed il divieto di accesso per gli slittini mediante un piccolo pittogramma ed un avvertimento in tedesco, è responsabile del decesso del conducente di una slitta che abbia iniziato la discesa poi terminata contro un albero a causa della impossibilità di governarla per la eccessiva pendenza?
I gestori delle aree sciabili hanno l'obbligo di assicurare l'uso in sicurezza degli impianti e delle piste da parte degli utenti, uniformandosi alle prescrizioni previste dalla l. 24 dicembre 2003 n. 363 e dalla normativa secondaria, ossia il D.M. 20 dicembre 2005 in materia di segnaletica che deve essere apposta sulle aree attrezzate destinate alla pratica degli sport sulla neve. La legge riserva alla potestà legislativa delle regioni il recepimento dei principi stabiliti dalla normativa nazionale e l'adeguamento a questa della legislazione regionale. Le disposizioni della legge dello Stato si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
In particolare, nella provincia autonoma di Bolzano, nel cui territorio si è verificato il sinistro, la sicurezza e la gestione della aree sciabili attrezzate sono disciplinate dalla legge provinciale 23 novembre 2010 n. 14 nonché dal Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012 n. 3. L'art. 10 della l.p. prevede espressamente che «le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI». A mente del comma 2 del suddetto art. 10, i gestori hanno l'obbligo di collocare, nelle principali stazioni d'accesso all'area sciabile, un pannello in posizione ben visibile con una serie di fondamentali indicazioni. La medesima norma specifica le esigenze che la segnaletica deve soddisfare, e tra queste quella di fornire tutte le indicazioni necessarie per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, con particolare riguardo alla condotta da adottare su determinati tratti di pista. Il regolamento di esecuzione della l.p. ribadisce che la segnaletica deve essere conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI e deve essere ben visibile. Inoltre, il regolamento prevede anche che il pannello informativo da collocare nelle principali stazioni d'accesso deve contenere le informazioni in italiano, tedesco, inglese e, nelle aree sciabili situate in Val Gardena e Val Badia, anche in ladino. Dunque, incombe sui gestori delle aree sciabili il generale dovere di garantire la sicurezza delle piste e degli impianti anche (ma non solo) attraverso la collocazione di adeguata segnaletica conforme agli standard UNI.
Brevemente compendiato il dato normativo di riferimento, occorre aggiungere che – per la giurisprudenza prevalente - il gestore di un'area sciabile risponde dei danni subiti dagli utenti sia a titolo di inadempimento contrattuale sia in applicazione del generale principio del “neminem laedere”. Si tratterà di responsabilità contrattuale se il gestore, stipulando con il cliente un contratto di skipass, si è impegnato a fornire due distinti servizi: l'utilizzo degli impianti di risalita e la fruizione delle piste da sci (Cass. civ., sez. III, sent., 16 gennaio 2007 n. 2563; in senso conforme Trib. Trento 15 maggio 2018 n. 473). L'esistenza di un vincolo di natura contrattuale, però, non esclude la possibilità che del medesimo evento il gestore ne debba rispondere a diverso titolo, avendo avuto modo di chiarire la giurisprudenza, infatti, che è sempre ammesso il cumulo fra azione contrattuale e azione extracontrattuale quando una medesima condotta è fonte sia di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale (Trib. Milano 7 marzo 2018 n. 2652): si pensi al caso in cui l'evento abbia inciso diritti costituzionalmente tutelati, come quello derivante dalla lesione del rapporto parentale, autonomamente vantati da terzi e nei cui confronti nessun obbligo ha assunto il gestore dell'area sciabile, ma verso i quali costui deve comunque rispondere ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c. In tale ottica, non pare possa dubitarsi della esistenza di precisi obblighi di custodia gravanti sul gestore della pista e dunque della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. (Trib. Sulmona, 8 giugno 2011; Trib. Cuneo 14 gennaio 2009; ma anche Cass. civ., sez. III, sent., 16 gennaio 2007 n. 2563 che ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore della pista da sci essendo stato accertato che il nesso di causalità tra la cosa e l'evento era stato interrotto dal caso fortuito costituito dalla imprudente condotta del medesimo danneggiato).
È appena il caso di aggiungere, tuttavia, che – dedotta la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non quindi quella oggettiva da cose in custodia – la colpa potrà essere affermata solo se (considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, la loro estensione e la frequente possibilità - anche per fattori naturali - che si creino anomalie) il danneggiato prova l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile, sulla base della diligenza specifica richiesta, la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di segnalazioni, mentre sul gestore ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo (Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2013 n. 4018, che cita anche precedenti giurisprudenziali in cui è stata ravvisata la responsabilità del gestore dell'impianto ex art. 2050 c.c.).
Ebbene, venendo al quesito, per poter stabilire la responsabilità o meno del gestore occorrerebbe accertare innanzitutto se questi si è attenuto agli obblighi imposti dalla legge e principalmente se ha rispettato il dovere di consentire lo svolgimento degli sport invernali in piena sicurezza anche attraverso la collocazione di idonea segnaletica. Dunque, se fosse esperita l'azione di responsabilità contrattuale, graverebbe sul gestore l'onere di dimostrare di avere eseguito esattamente la prestazione, e cioè di avere segnalato adeguatamente il “divieto di slittare” e di avere interdetto l'accesso alla pista nera degli slittini collocando una cartellonistica conforme alla normativa UNI: se l'attività istruttoria accertasse che il segnale non era a norma (in tal senso potrebbero essere decisive le dimensioni del pittogramma e la possibilità che questo fosse ancor meno visibile perché inserito all'interno di un più grande cartello che conteneva altre informazioni), difficilmente il Giudice potrebbe escludere l'inadempimento del gestore e la di lui responsabilità contrattuale.
Se invece fosse dedotta la responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, potrebbe non essere sufficiente neppure la dimostrazione della esistenza di un segnale del tutto conforme a legge: il gestore dell'area sciabile, infatti, si libererebbe solo se dimostrasse il caso fortuito. Certo, il caso fortuito può essere individuato anche nel comportamento imprudente dello stesso danneggiato, ma nell'accertamento in concreto della condotta della vittima del sinistro potrebbe assumere rilevanza decisiva la scelta del gestore di segnalare il divieto di slittare non solo con il pittogramma ma anche con un avvertimento scritto, però, soltanto in lingua tedesca. Più precisamente, la legge impone al gestore di «assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza»; questo dovere si articola in una serie di attività quali la messa in sicurezza delle piste, la segnalazione di situazioni di pericolo, la protezione di ostacoli presenti sulle piste, il soccorso ed il trasporto degli infortunati, la collocazione di segnaletica. La norma, ovviamente, fissa una regola generale di comportamento, rimettendo la attuazione in concreto di questi doveri alla prudente valutazione di un soggetto, il gestore dell'area sciabile, al quale è richiesta la diligenza qualificata prevista dal secondo comma dell'art. 1176 c.c., e cioè quella adeguata alla natura dell'attività professionale esercitata.
Nella specie il gestore dell'area ritenne che non sarebbe stato sufficiente segnalare il divieto di slittare con il solo pittogramma e che invece fosse necessario ribadire il divieto attraverso un avvertimento. Avere deciso, però, di scrivere l'avvertimento “vietato slittare” solo in tedesco, e non anche – quanto meno – in italiano, potrebbe essere indice di adempimento inesatto della prestazione, qualora si deduca la responsabilità contrattuale del gestore, ovvero potrebbe escludere l'esimente del caso fortuito se dedotta la responsabilità extracontrattuale.
Per consolidata giurisprudenza, «il caso fortuito, atto a escludere la responsabilità oggettiva del custode, deve essere inteso come evento interruttivo del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch'essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale» (Cass. civ., sez. III, sent., 29 maggio 2018 n. 13392)
Alla luce di questi principi, sul comportamento – quanto meno distratto - della medesima vittima (la quale non avrebbe notato il pittogramma) dovrebbe prevalere la insufficienza del segnale sotto l'aspetto della sua comprensione, non potendosi ritenere imprevedibile che tra gli utenti dell'impianto – per di più ricadente in territorio italiano – vi potesse essere chi sconoscesse il tedesco e dunque non fosse in grado di comprendere l'ulteriore avvertimento. Però non sarà trascurabile, nelle valutazioni complessive delle responsabilità, un ulteriore aspetto: l'art. 2 comma 2 della l. n. 363/2003 prevede che i gestori individuino le aree destinate all'uso di slitte e slittini; la normativa provinciale, invece, definisce area sciabile attrezzata «le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci, snowboard o attrezzi similari, escluse le piste da fondo o da slittino» (art. 2 comma 2 lett. A l.p. n. 14/2010).
Fermo restando quanto appena chiarito circa la incompletezza della segnaletica nel momento in cui il gestore abbia scelto di ribadire il divieto di slittare aggiungendo un avvertimento solo in lingua tedesca, non sarebbe comunque ininfluente la decisione – da parte della medesima vittima – di utilizzare uno slittino all'interno di una pista da sci, e cioè un'area riservata ai soli sciatori, a meno che non si accerti che non era adeguatamente segnalato l'inizio della pista e che dunque il danneggiato non sia stato messo nelle condizioni di accorgersi che stava entrando in un'area interdetta all'uso delle slitte. Se si esclude questa seconda opzione, la entità complessiva del risarcimento del danno non potrà non essere ridotta in misura direttamente proporzionale all'apporto colposo del medesimo danneggiato.
Ancora recentemente, infatti, ha avuto modo di chiarire la Cassazione che il caso fortuito deve essere inteso come «fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva» (Cass. civ., sez. VI, ord., 30 ottobre 2018 n. n. 27724). E nella specie il comportamento censurabile della vittima consisterebbe, come visto, nell'avere trasgredito il divieto di utilizzare lo slittino fuori dalle aree ad esso dedicate e per di più all'interno di una pista da sci, e cioè di uno spazio riservato ai soli sciatori.
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