Mancato perfezionamento della notificazione per ragioni non imputabili al notificante

Sergio Matteini Chiari
11 Febbraio 2019

Deve considerarsi tardiva la notificazione dell'atto di appello, che, eseguita con esito negativo due giorni prima della scadenza del termine al primo tentativo, per trasferimento del difensore domiciliatario, era stata rinnovata, e si era perfezionata, successivamente alla scadenza del termine, ma a distanza temporale assai breve dalla stessa?
Massima

In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del procuratore domiciliatario della controparte e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio di tale procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando, in tali casi, che il perfezionamento della notifica intervenga successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, non potendo ridondare a suo danno la mancata immediata prosecuzione dell'attività da parte dell'ufficiale giudiziario.

Il caso

La società AAA ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza con cui la Corte d'Appello di XXX aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame da essa proposto avverso la sentenza del Tribunale di ZZZ, dichiarativa dell'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in favore di BBB e CCC per la restituzione delle somme da loro pagate all'Ufficio del Registro a seguito di avviso di accertamento di valore ai fini INVIM, relativo a contratto di compravendita di un terreno stipulato con la società AAA.

L'intimato BBB, in proprio e quale erede di CCC, ha resistito con controricorso.

La questione

La questione giuridica sottoposta alla Corte Suprema di Cassazione è stata quella di stabilire se dovesse considerarsi tardiva la notificazione dell'atto di appello, che, eseguita con esito negativo due giorni prima della scadenza del termine (nella fattispecie: termine annuale incrementato dal periodo di sospensione feriale di giorni 46) al primo tentativo, per trasferimento del difensore domiciliatario, era stata rinnovata, e si era perfezionata, successivamente alla scadenza del termine, ma a distanza temporale assai breve (quattro giorni) dalla stessa.

Le soluzioni giuridiche

i) La Corte di merito aveva ritenuto tardiva la notifica dell'atto di citazione introduttivo del secondo grado di giudizio, giacché perfezionatasi, dopo un primo tentativo non andato a buon fine in ragione del sopravvenuto trasferimento del domicilio del difensore della controparte del notificante, successivamente al decorso del termine per la proposizione del gravame.

A parere della Corte di merito, che richiamava a supporto della sua decisione la sentenza delle Sezioni Unite n. 3819 del 18 febbraio 2009, il ritardo nel compimento dell'incombente doveva ritenersi inescusabile, gravando sulla parte notificante l'onere di verificare preventivamente l'esattezza dell'indirizzo del destinatario secondo le regole di ordinaria diligenza, tenuto conto anche, e soprattutto, degli spazi temporali (termine annuale) disponibili al bisogno.

ii) Come già sommariamente riferito nel precedente paragrafo, il primo tentativo di notifica del gravame, compiuto presso lo Studio del difensore domiciliatario della controparte prima della scadenza del termine «lungo» di gravame, aveva avuto esito negativo, avendo l'ufficiale giudiziario constatato il trasferimento del destinatario. Il secondo tentativo, compiuto a distanza di sei giorni (e quattro giorni dopo la scadenza del termine) dal primo, aveva, invece, avuto esito positivo.

Come già detto, la Corte di merito aveva ritenuto che dovesse imputarsi al notificante il mancato preventivo accertamento del mutamento di domicilio.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è andata di contrario avviso, sul rilievo, in primo luogo, che la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte di merito, lungi dal fissare «automatiche e rigide conseguenze» per i casi in cui una notifica tempestivamente affidata all'ufficiale giudiziario si fosse perfezionata oltre un termine perentorio, «aveva lo scopo di valorizzare e far prevalere il principio», successivamente ripetutamente ribadito in sede giurisprudenziale, della «riattivabilità del procedimento notificatorio alla luce del principio di economia processuale e di conservazione degli atti», e, in secondo luogo, ed assorbentemente, che nel caso concreto il procedimento notificatorio neppure poteva ritenersi interrotto e che, comunque, il ritardo non fosse addebitabile al notificante, bensì all'ufficiale giudiziario, che, avendo constatato che il destinatario aveva trasferito il proprio Studio a diverso numero civico della stessa strada, ben poteva concludere l'incombente contestualmente alla verificazione di tale evento, ciò comportando un impegno minimo che era del tutto ragionevole attendersi dal pubblico ufficiale cui era stato affidato l'incarico.

Stando al combinato disposto degli artt. 141 e 138 c.p.c., che affidano all'ufficiale giudiziario l'accertamento del luogo ove il destinatario può essere reperito, ed al principio generale secondo cui lo stesso viene officiato del compito di fornire conoscenza legale di un atto al relativo destinatario, è, invero, del tutto lecito ritenere che, ove egli rallenti l'iter procedimentale per ragioni che sfuggono ai suoi doveri codificati, le conseguenza negative derivanti dal ritardo non possono

essere fatte ricadere sul soggetto (il notificante) che gli ha conferito l'incarico.

Osservazioni

i) Preliminarmente, deve essere posto in adeguato rilievo che è ormai consolidato il principio secondo cui, qualora la procedura di notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, non possono farsene derivare conseguenze sfavorevoli nei confronti di quest'ultimo.

ii) Il modello su cui gli indirizzi giurisprudenziali formatisi in proposito poggiano è quello della rimessione in termini (più esattamente – si veda appresso –, quello dell'auto-rimessione in termini),

In particolare, viene ormai costantemente affermato che, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale (che un orientamento risalente ed ormai superato riteneva necessaria per rendere possibile la rinnovazione) comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Il che può realizzarsi mediante la richiesta all'ufficiale giudiziario di riprendere il procedimento notificatorio.

Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, «sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 19 novembre 2014, n. 24641; Cass. civ., sez. VI, ord. 19 ottobre 2017, n. 24660; Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2018, n. 15056; Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 2018, n. 16943; Cass. civ., sez. VI, 9 agosto 2018, n. 20700).

iii) I «problemi» che si possono porre in materia sono di duplice specie: in primo luogo occorre stabilire se l'esito negativo del primo tentativo di notifica si debba o meno a causa imputabile alla parte notificante; in secondo luogo, occorre stabilire se la riattivazione del procedimento sia stata eseguita in tempi ragionevoli.

Con riguardo alla prima questione, la soluzione dovrà fondarsi su una valutazione ex post da parte del giudice, sulla scorta, essenzialmente, di quanto emergente dagli atti e/o degli argomenti e documenti recati a supporto dalla parte notificante.

Con riguardo alla seconda questione, le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594), subito seguite dalla Sezioni semplici (v., ex multis,Cass. civ., sez. VI, ord., 31 luglio 2017, n. 19059; Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 2018, n. 16943; Cass. civ., sez. VI, 9 agosto 2018, n. 20700), hanno fissato regole ben precise, statuendo che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

iv) Orbene, nella fattispecie, ad entrambi i suddetti «problemi» deve, come riconosciuto dalla sentenza in commento, essere data soluzione positiva per quanto inerente alla posizione della parte ricorrente.

In primo luogo, è da escludere – per le ragioni compiutamente esplicate dalla Suprema Corte e riportate nel precedente paragrafo – che la responsabilità dell'occorso potesse essere fatta gravare sul notificante.

Se è pur vero che l'onere di individuare l'indirizzo del destinatario dell'atto gravava sulla parte richiedente la notificazione e che la stessa avrebbe potuto assolvervi prima ancora del primo tentativo di notifica, apparendo del tutto agevole la consultazione dell'albo ed ivi rinvenire notizia dell'avvenuto trasferimento di domicilio del difensore domiciliatario della controparte, è altresì vero che l'ufficiale giudiziario, avendo constatato, durante il primo tentativo di notifica, l'avvenuto trasferimento ed avendo appreso nella medesima occasione il nuovo indirizzo, avrebbe dovuto dare prosecuzione all'attività demandatagli senza soluzione di continuità.

In secondo luogo, risulta essere stato puntualmente rispettato il termine fissato dalla giurisprudenza per la riattivazione del procedimento notificatorio; «concessi» giorni 15, in ragione del ricordato arresto delle Sezioni Unite; fruiti giorni 4).

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