Criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nelle società che gestiscono servizi pubblici a totale partecipazione pubblica
11 Febbraio 2019
Il legislatore ha esteso espressamente alle società che gestiscono servizi pubblici a totale partecipazione pubblica (anche se non specificamente qualificabili come società “in house”) la necessaria applicazione, nel reclutamento del personale e nel conferimento di incarichi, dei medesimi criteri a cui sono soggette le pubbliche amministrazioni; le società interessate, quindi, sono tenute ad adottare provvedimenti con cui si autovincolano a rispettare i detti criteri generali che presiedono alla scelta del personale da parte delle amministrazioni soggette alla disciplina di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.
L'art. 18, comma 1, d.l. n. 112 del 2008, come modificato dalla l. n. 133 del 2008, nel testo vigente “ratione temporis” ha stabilito che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35, d.lgs. n. 165 del 2001.
Ai fini dell'applicazione della norma rileva che detti servizi siano interamente gestiti con capitale pubblico e con controllo pubblico e non che tale gestione sia attuata, direttamente, da società interamente partecipata dall'ente pubblico, o, indirettamente, da società interamente partecipata da altra società, a sua volta interamente partecipata dall'ente pubblico. L'interpretazione adottata si pone in linea con l'intenzione del legislatore di soddisfare l'esigenza di assicurare, in generale, l'uso trasparente delle risorse pubbliche e di garantire la migliore qualificazione possibile del personale nell'interesse prevalente dei soggetti che beneficeranno dei servizi erogati. |