Applicabilità della disciplina delle procedure di assunzione di personale nelle società in house alla luce del principio “tempus regit actum”

11 Febbraio 2019

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di qualificare le società in house come articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non soggetti giuridici ad essa esterni o da essa autonomi, ma hanno altresì avuto cura di precisare che siffatta affermazione debba essere intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione. Inoltre, la stessa giurisprudenza giuslavoristica ha ripetutamente affermato che l'oggetto pubblico e le finalità pubbliche dell'attività esercitata mediante società di diritto privato a partecipazione pubblica (in house o meno) non fa mutare la natura giuridica privata della società per quanto attiene alla qualificazione dei rapporti di lavoro dalla stessa intrattenuti che è di diritto privato e alla conseguente disciplina previdenziale, assumendo rilievo nell'ordinamento nazionale comunitario solo riguardo al mercato ed alla tutela della concorrenza...

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di qualificare le società in house come articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non soggetti giuridici ad essa esterni o da essa autonomi, ma hanno altresì avuto cura di precisare che siffatta affermazione debba essere intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione. Inoltre, la stessa giurisprudenza giuslavoristica ha ripetutamente affermato che l'oggetto pubblico e le finalità pubbliche dell'attività esercitata mediante società di diritto privato a partecipazione pubblica (in house o meno) non fa mutare la natura giuridica privata della società per quanto attiene alla qualificazione dei rapporti di lavoro dalla stessa intrattenuti che è di diritto privato e alla conseguente disciplina previdenziale, assumendo rilievo nell'ordinamento nazionale comunitario solo riguardo al mercato ed alla tutela della concorrenza.

Tanto premesso al Collegio sembrerebbe logico che, ove non vi siano specifiche ragioni ostative di sistema ed espresse deroghe, sia corretta l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato e cioè quello delle norme del codice civile e del diritto privato.

Perciò, da un punto di vista generale, alle società in house non può dirsi direttamente applicabile né l'art. 97, Cost., né il d.lgs. 165 del 2001 e neppure le altre disposizioni, che appaiono rivolte solamente alle pubbliche amministrazioni ed al pubblico impiego.

Nel caso in esame si deve osservare che all'epoca in cui furono compiute tutte le procedure di reclutamento, non esisteva alcuna norma che limitasse l'agire delle società in house in materia di procedure di assunzione di personale, in quanto queste ultime erano pacificamente soggette, esclusivamente, alla disciplina del diritto privato.

Per le società in house l'applicazione dei soli principi, di cui al comma 3 dell'art. 35, d.lgs. n. 165 del 2001, è stata introdotta normativamente, solo successivamente ai fatti di causa, a decorrere dall'ottobre del 2010, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23-bis, d.l. n. 112 del 2008, e dell'art. 7, d.P.R. n. 168 del 2010. Alla data dei fatti di causa, la riforma sulle assunzioni di personale nelle società in house era ancora in itinere e subordinata all'emissione di un regolamento attuativo, intervenuto solo con d.P.R. n. 168 del 2010, il cui art. 7, ha sancito l'applicabilità dei principi concorsuali pubblici, di cui al comma 3 dell'art. 35, d.lgs. n. 165 del 2001, anche alle società in house e ciò a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo dpr, che è successiva ai fatti di causa. A fronte quindi della previsione, all'interno del medesimo decreto legge, di due norme differenziate, regolanti il reclutamento di personale delle società pubbliche, alle società in house – all'epoca dei fatti di causa – era applicabile esclusivamente la normativa privatistica specificamente ed espressamente dedicata a dette peculiari società.

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