Giurisdizione della Corte dei Conti se si agisce contro i rappresentanti dell’ente pubblico partecipante

La Redazione
13 Febbraio 2019

Appartiene alla competenza della Corte dei conti l'azione di responsabilità esercitata dalla procura contabile non già nei confronti dell'amministratore di una società a partecipazione pubblica, ma nei confronti di chi, quale rappresentante dell'ente pubblico partecipante, abbia, con il proprio comportamento, pregiudicato il valore della partecipazione e quindi arrecato un danno, erariale, al patrimonio dell'ente.

Appartiene alla competenza della Corte dei conti l'azione di responsabilità esercitata dalla procura contabile non già nei confronti dell'amministratore di una società a partecipazione pubblica, ma nei confronti di chi, quale rappresentante dell'ente pubblico partecipante, abbia, con il proprio comportamento, pregiudicato il valore della partecipazione e quindi arrecato un danno, erariale, al patrimonio dell'ente. Ad affermarlo è la Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4132, del 12 febbraio.

Il caso. Il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale toscana della Corte dei conti citava in giudizio il sindaco, alcuni consiglieri comunali e il dirigente al bilancio di un comune toscano, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale derivato da due operazioni di finanziamento compiute da una holding, di cui il Comune era l'unico socio, in favore di una partecipata, a titolo di apporto in conto futuro aumento di capitale. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti respingeva l'eccezione di difetto giurisdizione, ma rigettava la domanda ritenendo che la holding non avesse i requisiti della società in house. In appello veniva affermata la giurisdizione del giudice contabile, e la vicenda giungeva, infine, innanzi alla Cassazione.

Danno erariale e giurisdizione contabile. La S.C. rileva che, nel caso in esame, sia irrilevante accertare la natura, in house o no, della società holding, di cui il Comune è unico socio: ciò, in quanto l'azione non è stata instaurata nei confronti di un organo sociale della società partecipata, bensì direttamente nei confronti del sindaco e dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza della Cassazione è, ormai, pacifica nel ritenere che, in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e contabile in ipotesi di danni cagionati al patrimonio di società partecipate da enti pubblici, normalmente il danno arrecato dagli organi sociali al patrimonio sociale non è idoneo a configurare anche un'ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei Conti, perché non implica un danno erariale (così: Cass. n. 11139/2017; Cass, n. 21692/2016; Cass. n. 26283/2013).

Fa eccezione a tale regola l'ipotesi in cui l'azione sia stata instaurata nei confronti di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante, o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. In tali casi può affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti.

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