È nulla la notifica fatta all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo PEC estratto dall'IPA

Pietro Calorio
14 Febbraio 2019

“La notificazione dell'atto introduttivo a mezzo PEC all'Avvocatura dello Stato è nulla se effettuata a un indirizzo contenuto nel registro IPA, anche considerando che il predetto indirizzo è diverso da quello istituito per il processo telematico e inserito nel Registro PA. Né è idonea a integrare un'ipotesi di errore incolpevole la circostanza meramente allegata che in altri processi l'Avvocatura si era regolarmente costituita”.
Massima

“La notificazione dell'atto introduttivo a mezzo PEC all'Avvocatura dello Stato è nulla se effettuata a un indirizzo contenuto nel registro IPA, anche considerando che il predetto indirizzo è diverso da quello istituito per il processo telematico e inserito nel Registro PA. Né è idonea a integrare un'ipotesi di errore incolpevole la circostanza meramente allegata che in altri processi l'Avvocatura si era regolarmente costituita".

Il caso

Un soggetto impugnava innanzi alla Corte d'Appello di Campobasso una sentenza del Tribunale di Campobasso in relazione al provvedimento del Ministero dell'Interno di rigetto di un'istanza di riconoscimento della protezione internazionale.
La Corte d'Appello dichiarava l'estinzione del giudizio sul presupposto che la notificazione dell'atto di appello era stata effettuata all'Avvocatura dello Stato a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nei pubblici registri.

La questione

La questione giuridica affrontata è se sia ammissibile la notificazione di un atto processuale a un indirizzo PEC contenuto nel registro IPA e non estratto dal Registro PPAA.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando l'orientamento che considera nulla la notificazione telematica di un atto processuale ad un indirizzo PEC contenuto nell'indice IPA (www.indicepa.gov.it) e non nel registro PPAA (di cui all'art. 16 comma 12 D.L. n. 179/2012).

La citata sentenza si inserisce in una questione ampiamente dibattuta a seguito delle recenti innovazioni normative in tema di notificazione telematica.

L'indirizzo al quale è stata destinata la notificazione, infatti, è utilizzato dall'Avvocatura Distrettuale solo per la corrispondenza istituzionale, quindi non per le notificazioni nel processo telematico. In particolare, la nullità non era sanata per raggiungimento dello scopo, stante la mancata costituzione del Ministero citato in giudizio.

Né poteva riconoscersi una situazione di errore incolpevole e giustificabile, tale da ammettere la rimessione in termini, la circostanza che l'Avvocatura si era regolarmente costituita in altri giudizi nonostante la notificazione fosse stata effettuata al medesimo indirizzo PEC.

Osservazioni

La questione rileva in forza dell'art. 3-bis, L. n. 53/1994 il cui comma 1 stabilisce che la notificazione telematica va eseguita verso un indirizzo PEC risultante da “Pubblici Elenchi”. La previsione è prevista a pena di nullità, stante il disposto dell'art. 9 della legge.

È un aspetto fondamentale delle notifiche a mezzo PEC che non tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata sono considerati idonei a ricevere una notificazione a mezzo PEC, dovendo essere inclusi in pubblici elenchi.

Tali elenchi, al momento, sono previsti dall'art. 16-ter D.L. n. 179/2012 e sono i seguenti:

1) il Registro relativo al domicilio digitale del cittadino, previsto dall'art. 3 bis D.lgs n. 82/2005;

2) il Registro PP.AA., previsto dall'art. 16 co. 12 del D.L. n. 179/2012 e dall'art. 16, co. 6, d.l. n. 185/2008;

3) il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 16 co. 6 del D.L. n. 185/2008;

4) Il Registro INIPEC, previsto dall'art. 6-bis del D.lgs n. 82/2005;

5) Il ReGIndE, previsto dall'art. 7 d.m. n. 44/2011.

La questione più rilevante attiene agli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni.

Sino al 2014 era possibile attingere gli indirizzi contenuti nel registro c.d. “IPA” (registro consultabile al sito www.indicepa.gov.it).

Tale possibilità, tuttavia, è venuta meno a seguito della modifica del citato art. 16-ter D.L. n. 179/2012 da parte dell'art. 45 co. 2, lett. a) del D.L. n. 90/2014.

Nella sua precedente versione, l'art. 16-ter stabiliva, infatti, che erano da considerarsi Pubblici Elenchi quelli previsti "all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185", tramite una dizione normativa che consentiva di includere in tale ambito anche il c.d. "indice PA" (o IPA) il quale è contemplato dal comma 8 dell'articolo ultimo citato.

A seguito delle modifiche intervenute con il D.L. n. 90/2014, la norma è stata modificata, ricomprendendo solo gli elenchi previsti all'art. 16, comma 6 D.L. n. 185/2008, con la conseguenza che il registro IPA (previsto nel comma 8) è stato rimosso dal novero dei pubblici elenchi, e pertanto non può più validamente essere utilizzato per le notificazioni alle Pubbliche Amministrazioni.

La giurisprudenza formatasi negli ultimi anni, benché non particolarmente copiosa, è in prevalenza chiara nell'escludere la validità della notificazione fatta ad un indirizzo PEC contenuto nell'IPA e non nel registro PPAA.

L'orientamento è da ritenersi alquanto rigoroso, ma, tuttavia, è aderente al dato testuale della disciplina normativa di riferimento, quantomeno in riferimento al PCT.

In particolare, in ambito civile, la Suprema Corte si è già precedentemente pronunciata sul tema in un caso identico affermando il medesimo principio (Cass. civ, 11 maggio 2018 n. 11574).

L'orientamento è seguito dalla prevalente giurisprudenza, salvo alcune sentenze, al momento isolate.

Diversa è la situazione nel Processo Amministrativo Telematico (PAT), ambito nel quale si segnala un atteggiamento molto meno rigoroso da parte della giurisprudenza amministrativa.

Alcune pronunce avevano, infatti, già inizialmente riconosciuto l'errore scusabile e rimesso il ricorrente in termini per la notifica, per poi affermare espressamente la validità della notificazione effettuata a un indirizzo estratto dall'IPA.

Tale ultimo revirement è stato affermato dalla decisione del Consiglio di Stato V, 12 dicembre 2018 n. 7026 che ha riconosciuto l'ammissibilità della notifica telematica a un indirizzo contenuto nell'IPA.

Il principio fa leva sui principi di autoresponsabilità e legittimo affidamento ai quali deve uniformarsi la condotta della P.A., deducendone che, a fronte del disposto normativo che pone a carico di quest'ultima l'obbligo (disatteso) di indicare un indirizzo PEC da inserire nel registro PPAA, l'Amministrazione non può trincerarsi dietro a un proprio inadempimento per trarre da ciò benefici in termini processuali. Ciò, secondo il Supremo Collegio, impedisce di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.

È possibile dunque affermare che l'IPA sia considerato dalla giurisprudenza amministrativa quale pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A..

Tale conclusione viene affermata, tuttavia, prevalentemente per i casi in cui la P.A. è rimasta inadempiente al proprio obbligo di indicare un indirizzo PEC da inserire nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Peraltro in una recente sentenza del Consiglio di Stato, sia pure a livello di obiter dictum, è stato affermato che “dall'eventuale assenza nell'elenco ufficiale dell'indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non potrebbero comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata” (Cons. Stato, 5 febbraio 2018, n. 744).

La conclusione, almeno allo stato, è che la declaratoria di nullità della notificazione difficilmente potrà essere evitata nei casi come quello deciso dalla sentenza in commento, la quale si riferisce alla notificazione verso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (la quale, come noto, ha svariati indirizzi PEC attivi, solo uno dei quali è presente nel registro PPAA).

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