Se il deposito supera i 30 mega il deposito delle buste successive deve essere contestuale. Le buste complementari possono essere una soluzione

15 Febbraio 2019

In caso di depositi multipli, laddove i documenti eccedenti le dimensioni di 30 megabyte debbano essere depositati entro un termine perentorio, le stesse devono essere depositate con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza, pena l'inammissibilità delle produzioni successive e non già dell'intera procedura oggetto dell'invio.
Massima

In caso di depositi multipli, laddove i documenti eccedenti le dimensioni di 30 megabyte debbano essere depositati entro un termine perentorio, le stesse devono essere depositate con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza, pena l'inammissibilità delle produzioni successive e non già dell'intera procedura oggetto dell'invio.

Il caso

Nell'ambito di un procedura concorsuale, il commissario di una società in liquidazione non ammetteva al passivo il credito vantato da un avvocato. Il Tribunale di Palermo constatava che il legale non avesse depositato contestualmente al ricorso tutta la documentazione probatoria del proprio credito, incorrendo così in decadenza rispetto agli atti tardivamente prodotti.
L'avvocato, dunque, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 99, comma 2, n. 4 legge fall.. Il Tribunale, infatti, avrebbe trascurato di considerare che l'opposizione conteneva una specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti già prodotti in sede di insinuazione allo stato passivo, che erano stati depositati con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza ai sensi dell'art. 51 del decreto legge n. 90/2014.

La questione

La Corte tuttavia rileva che gli invii effettuati dal ricorrente non erano strettamente coevi al ricorso ma inviati a distanza uno o due giorni come enunciato dallo stesso ricorrente nel ricorso.

La Cassazione chiarisce che per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, dovendosi pertanto tener conto ai fini della valutazione del ricorso, soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa, non certo in maniera immediatamente successiva.

Le soluzioni giuridiche

La Corte, ritenendo infondato il predetto motivo di ricorso, rileva che (già in precedenza Cass. n. 20746/2015) nella specificità del procedimento disciplinato dalla l. fall., art. 99, comma 2, n. 4, col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d'ufficio che l'iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso.
Pertanto, i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l'inammissibilità delle produzioni e non già dell'intera opposizione.

Ne consegue che il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale.

Tuttavia, se nel deposito cartaceo il deposito del fascicolo di parte giammai potrà essere frazionato, nel deposito telematico non è infrequente trovarsi dinnanzi a documenti particolarmente pesanti che non consentono di inviare in un'unica busta telematica tutta la documentazione probatoria a supporto di un atto di causa.

A tal proposito, viene in soccorso la disposizione di cui all'art. 16-bis, comma 7, del d.l. 179 del 2012 che prevede che, laddove il deposito ecceda le dimensioni massime stabilite di 30 megabyte, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante invii multipli tramite posta elettronica certificata.
Tuttavia, come ricorda la Suprema Corte nella sentenza in commento, i predetti invii devono però essere strettamente consecutivi al deposito principale ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza.

Tale previsione peraltro è espressamente contenuta nel settimo comma dell'articolo in parola così come modificata dall'art. 51 del d.l. n. 90/2014, laddove si prevede che, in caso di busta telematica eccedente le dimensioni dei 30 megabyte, è consentito un secondo invio mediante la creazione di una busta integrativa contenente gli ulteriori documenti da allegare, purché tale ulteriore invio sia comunque effettuato entro il termine di scadenza del primo deposito.

Osservazioni

La sentenza in commento, trova riscontro, oltre che nella pronuncia impugnata del Tribunale di Palermo, in una ordinanza del Tribunale di Padova del 10 maggio 2017, che per la stessa tipologia di procedura ovvero l'opposizione allo stato passivo del fallimento.

Come osservato anche in questo caso dalla Suprema Corte la specificità della procedura prevede che il deposito della documentazione a supporto del ricorso debba essere contestuale al ricorso stesso, non potendosi ammettere depositi successivi al termini di scadenza.
Proprio questa peculiarità della procedura, associata alla disposizione di cui al settimo comma dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 lascia scaturire una interpretazione forse troppo penalizzante per il ricorrente.

La Corte infatti omette di analizzare un dato squisitamente tecnico, ovvero l'impossibilità di eseguire il deposito di buste successive contestualmente al deposito principale in caso di atto introduttivo.
Tale impossibilità tecnica, recentemente risolta con l'introduzione delle cosiddette buste complementari di cui si accennerà in seguito, ma sussistente all'epoca dei fatti di causa non consentiva di fatto l'invio delle successive buste in un momento antecedente all'attribuzione del numero di ruolo da parte del cancelliere.

Sul punto la DGSIA, con una circolare datata 8 luglio 2014, forniva indicazioni alle cancellerie su come gestire i depositi dei soggetti esterni, eccedenti la dimensione di 30 Mb, in rispetto di quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del d.l. 90/2014. In particolare le indicazioni operative venivano distinte tra SICID (Ruolo contenzioso civile) e SIECIC (Ruolo esecuzioni).

Per quanto riguarda gli atti introduttivi, la circolare consiglia all'avvocato di inserire nella prima busta tutti i documenti essenziali per l'iscrizione della causa (atto principale, procura alle liti, nota iscrizione, pagamento CU e marca diritti cancelleria) potendo eventualmente allegare una nota o un'indicazione all'interno dell'indice dei documenti che si provvederà all'invio delle integrazioni documentali non appena il cancelliere provvederà all'accettazione della busta e alla conseguente iscrizione della causa a ruolo. Dal canto suo il cancelliere, ricevuto il deposito, dovrà iscrivere la causa anche se gli allegati non siano tutti presenti nella busta e dovrà poi procedere all'assegnazione della procedura alla Sezione e al Giudice.

L'avvocato aspetterà la comunicazione del numero di ruolo e dovrà tempestivamente provvedere ad eseguire un nuovo deposito utilizzando lo schema/busta “Produzione documenti richiesti” o, preferibilmente, “memoria generica” atteso che le cancellerie non possono gestire l'evento “produzione documenti richiesti” senza una specifica richiesta da parte del magistrato.
Come atto principale basterà inserire una nota integrativa o di deposito in formato PDF testuale e, in allegato, la documentazione mancante.

Per quanto concerne invece gli atti endorpocessuali delle parti, nonché la comparsa di costituzione, l'avvocato dovrà eseguire il deposito dell'atto e degli allegati fino al raggiungimento della dimensione massima della busta. Trattandosi di atti riferiti a cause già iscritte a ruolo, l'avvocato sarà già in possesso del numero della procedura e potrà quindi procedere immediatamente ai successivi invii telematici. Anche in questo caso l'atto principale sarà rappresentato da una nota integrativa o di deposito in cui l'avvocato indicherà che trattasi di prosecuzione di un precedente invio. In questa ipotesi la circolare ministeriale consiglia di utilizzare la stessa tipologia di atto del deposito madre, tuttavia tale circostanza potrebbe trarre in inganno la cancelleria e pertanto si consiglia ti utilizzare anche in questo caso la tipologia di atto Memoria Generica e possibilmente inserire nel campo note che trattasi di invio successivo di documentazione integrativa. Anche in quest'ultimo caso il difensore dovrà inviare tutte le buste integrative entro il termine della scadenza della memoria o della comparsa.

Diverse, seppur simili, indicazioni vengono fornite per il ruolo esecuzioni/fallimentare, laddove per gli atti introduttivi si dovrà attendere il numero di ruolo mentre per gli atti in corso causa si dovrà dar corso tempestivamente al secondo invio.
In quest'ultimo caso, a differenza del ruolo civile, la tipologia di atto da utilizzare sarà “Atto Generico o Non codificato” inserendo come atto principale una nota integrativa contenente i riferimenti all'atto principale a cui fa riferimento.

Sulla base di quanto sancito dalla predetta circolare è evidente che nessuna negligenza può attribuirsi all'avvocato che, nel caso degli atti introduttivi, per poter trasmettere gli ulteriori allegati, dovrà necessariamente attendere l'accettazione della busta da parte del cancelliere. È noto peraltro, che spesso la tempistica di accettazione delle buste da parte dei tribunali è soggetta ad adempimenti e tempistiche strettamente legate all'organizzazione della cancellerie, organizzazione con cui l'avvocato non può interferire dovendo soggiacere ad una tempistica spesso più lunga del previsto.

Ne consegue che, l'unica soluzione percorribile dall'avvocato, salvo non voler optare per un deposito cartaceo comunque sempre possibile nella fattispecie de qua, sarebbe stata quella di anticipare di parecchi giorni rispetto alla scadenza i depositi cd. “pesanti”, magari sollecitando la cancelleria ad una più celere lavorazione della busta telematica.

Per tali motivazioni, la decisione della Suprema Corte non può ritenersi condivisibile dallo scrivente, dovendosi ipotizzare quanto meno la possibilità di rimettere in termini la parte incorsa nella pretesa decadenza ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. in quanto non sicuramente imputabile a negligenza del depositante.

Tuttavia a beneficio del lettore si segnala che al momento in cui si scrive l'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica del PCT consente, mediante l'apposita funzione dei depositi complementari di effettuare depositi superiori ai 30 megabyte senza dover aspettare l'accettazione da parte dalla cancelleria.

Infatti, a seconda di come tale funzionalità viene implementata nei redattori, è possibile frazionare la busta telematica in una busta principale ed in buste complementari legate tra di loro attraverso un codice univoco generato dal redattore. La busta principale e le buste successive potranno dunque essere inviate consecutivamente nello spazio di pochi minuti e soprattutto, nel caso di atti introduttivi, non è più necessario attendere l'attribuzione del numero di ruolo da parte della cancelleria. Le buste successive infatti vengono concatenate alla principale sulla base di un identificativo univoco della busta principale e il cancelliere, accettando la busta principale accetterà in automatico anche le buste successive che, lato Polisweb, si presenteranno accorpate in un'unica riga di evento dove verrà evidenziata l'esistenza dei depositi complementari.

Ne consegue che, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, è indubbiamente consigliabile utilizzare le buste complementari in luogo di singoli depositi successivi al primo che se non inviati entro i termini di scadenza, in caso di termini perentori, potrebbero essere dichiarati inammissibili da una giurisprudenza decisamente poco permessiva.

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