Il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto: possibilità e limiti
18 Febbraio 2019
Massima
La competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore, e pertanto non è modificabile né la competenza dell'uno né quella dell'altro. Il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore. Il caso
La società S. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei suoi confronti dalla F. s.p.a., a sua volta cessionaria del relativo credito da parte di altra società. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la società S. muoveva censure anche avverso l'atto di precetto notificato dalla F. s.p.a. unitamente al decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione veniva rigettata dal giudice di primo grado e anche dalla Corte d'appello in sede di gravame, che ritenevano, per quanto qui rileva, inammissibile l'opposizione a precetto spiegata contestualmente all'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l'opposizione all'esecuzione andava interposta con apposito atto, nelle forme e nei termini di cui all'art. 615 c.p.c.. Anche sul punto proponeva ricorso per cassazione la società S., ritenendo possibile la simultanea proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 104 c.p.c.. Il motivo era ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione, che tuttavia enunciava un importante principio di diritto sulla questione specifica.
La questione
Qualora il decreto ingiuntivo sia munito di clausola di provvisoria esecutività da parte del giudice del monitorio, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., esso può essere notificato all'ingiunto unitamente ad atto di precetto, al doppio fine di far decorrere il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo e minacciare l'esecuzione forzata in caso di inadempimento spontaneo. In tale ipotesi, l'ingiunto dovrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. qualora voglia censurare il contenuto decisorio del provvedimento monitorio e opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. (o 617 c.p.c.) ove voglia contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata ovvero la regolarità formale del precetto (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251). In che modo, tuttavia, deve in concreto procedere l'ingiunto che voglia spiegare sia opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. sia opposizione a precetto ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c.? Le soluzioni giuridiche
Nel caso di cui si occupa la sentenza in commento la doppia opposizione era proposta con unico atto di citazione, dinanzi al giudice che aveva emesso l'ingiunzione. La Corte di cassazione, invero, non esclude in assoluto la possibilità del simultaneus processus rispetto alle due opposizioni, ma impone, a tal fine, di verificare la coincidenza di competenza a conoscere delle relative azioni: l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, si propone, indefettibilmente, dinanzi al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, mentre l'opposizione a precetto si propone dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore. Solo, quindi, qualora questo ultimo giudice sia coincidente con quello che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto sarà possibile la proposizione in unico atto delle due opposizioni. Osservazioni
La sentenza in commento, pur occupandosi di un problema processuale specifico (vale a dire la possibilità di trattazione dinanzi ad uno stesso giudice dell'opposizione a precetto e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) costituisce sviluppo di principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità. Pacifico è, infatti, che qualora l'esecuzione sia minacciata sulla base di un decreto ingiuntivo debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni afferenti il contenuto del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata o in altri vizi del procedimento esecutivo minacciato. Proprio la diversità di petitum e causa petendi tra i due giudizi ha portato ad escludere la configurabilità di una litispendenza (Cass.civ., sez. Lav, 25 luglio 2011, n. 16199) o un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione ex art. 295 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20318). Altrettanto pacifica è la competenza funzionale e inderogabile a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio opposto: già sulla base di tale regola si era affermato che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c. dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo: il debitore che sostenga di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo deve, quindi, far valere le proprie ragioni mediante il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. e non già con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (Cass.civ., sez. III, 20 aprile 2015, n.7990). È competenza inderogabile, tuttavia, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c., anche quella del giudice dell'opposizione a precetto, da radicarsi dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore (Cass. civ., sez. III, 16 aprile 1999, n. 3792). La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base all'art. 27, comma 1, c.p.c. e art. 615, comma 1, c.p.c., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore (Cass. civ., sez. VI-2, 20 maggio 2015, n. 10419; Cass.civ., sez. Lav.,12 gennaio 1998, n. 186; Cass.civ., sez. III, 16 aprile 1999, n. 3792). Alla luce, pertanto, dell'immutabilità dell'uno e dell'altro criterio di competenza appare del tutto condivisibile la conclusione fatta propria dalla sentenza in commento, secondo cui solo in caso di coincidenza tra i due criteri è possibile il simultaneus processus tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto. Il principio ermeneutico enunciato dalla Suprema Corte, peraltro, sembra legittimare, in presenza delle condizioni indicate, la proposizione in unico atto delle due opposizioni, così superando la tesi negativa che su tale possibilità avevano espresso gli stessi giudici di merito. Trattasi anche in questo caso di soluzione condivisibile, per ragioni di economia processuale, che non trovano ostacolo nelle peculiarità delle singole azioni cumulate (posto che, ad esempio, nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è attore solo in senso sostanziale, mentre nell'opposizione a precetto è attore anche in senso formale), sulla base del generale principio dell'art. 104 c.p.c., che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile anche all'opposizione a decreto ingiuntivo (si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. Lav., 26 marzo 2007, n.7294, secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare la fondatezza sia della pretesa fatta valere con l'ingiunzione del creditore, che rimane attore in senso sostanziale, sia delle eccezioni e delle difese dell'opponente, la posizione dell'opponente è, sotto il profilo formale, assimilabile a quella dell'attore dell'ordinario giudizio di cognizione: ne consegue che l'opponente può, mediante un'unica opposizione, domandare il rigetto di più pretese creditorie avanzate nei suoi confronti con distinte ingiunzioni, a norma dell'art. 104 c.p.c.»). |