Regime dell'onere probatorio nel licenziamento orale

21 Febbraio 2019

Per la Corte di cassazione, il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che sia stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro...

Il caso. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto ex l. n. 92 del 2012 dalla società confermando la decisione di primo grado che aveva accolto l'impugnativa proposta dal lavoratore contro il licenziamento asseritamente intimato in forma orale.

Regime dell'onere probatorio nel licenziamento orale. Per la Corte di cassazione, il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che sia stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova.

Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421, c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, comma 1, c.c., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa

La Corte Suprema cassa la sentenza impugnata.

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