Tributario

Tares e Tari, l'avviso di accertamento che non riporti i dati catastali è nullo?

Francesco Brandi
01 Marzo 2019

Ai fini Tares e Tari, l'avviso di accertamento che non riporti i dati catastali pur riportando la superficie imponibile, corrispondente a quella dichiarata dal contribuente nella denuncia tardiva, è nullo?

In termini generali l'art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…”.

La motivazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa. Giustappunto in virtù di tale funzione, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono, poi, al diverso piano della prova della pretesa tributaria.

La motivazione dell'atto tributario costituisce, in tale prospettiva, uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell'ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza delle norme dello statuto dei diritti del contribuente (v. l'art. 7), assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione dello stesso contribuente in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra esso e l'amministrazione.

Ne derivano due conseguenze:

  • da un lato, che nell'avviso di accertamento, al fine di realizzarne in pieno l'anzidetta finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata (Cfr. Cass. n. 1905/2007);
  • dall'altro, che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell'atto.

Per i tributi locali bisogna far riferimento al comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono possedere. Secondo tale disposizione “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

La mancanza di uno dei requisiti individuati dal comma 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 traducendosi in una compressione del diritto difesa come previsto e tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ovvero la nullità dello stesso.

Sulla questione sottoposta si segnala una pronuncia della CTP di Bari (la n. 1424 del 5/6/2018) secondo cui è nullo l'avviso di accertamento TARSU/TARI emesso dal Comune impositore se non riporta neppure i dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione nonché i dati relativi alle superfici per le quali è richiesto il pagamento del tributo.

I giudici hanno di conseguenza accolto il ricorso del contribuente ritenendo fondata l'eccezione preliminare sollevata dal ricorrente relativa all'aspetto motivazionale. Ossia, la mancata indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale) preclude inevitabilmente la possibilità di individuazione dell'immobile occupato, con inevitabile pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito.

In conclusione quindi:

  • per far dichiarare la nullità dell'atto il contribuente deve comunque impugnarlo nei termini ovvero 60 giorni dalla notifica;
  • nel caso di specie, quand'anche sia stata riportata la superficie imponibile l'atto si presenta comunque carente nella motivazione in quanto solo l'indicazione degli estremi catastali consente l'esatta individuazione dell'immobile ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

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