L'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento

04 Marzo 2019

L'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente trova inquadramento, rispetto ai rapporti di lavoro ai quali si applica il vigente testo dell'art. 18, l. n. 300 del 1970, in due diverse fattispecie.

Il caso. La Corte d'appello di Roma riformando la pronuncia del locale Tribunale, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra D.V., addetta in servizio da Madrid, e l'ANSA; quindi, annullato il licenziamento intimato da ANSA, il giudice di secondo grado ha condannato la medesima a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di dodici mensilità a titolo di indennità risarcitoria.

La Corte territoriale affermava che i motivi addotti nella lettera di recesso e consistenti nel venir meno della necessità di collaborazioni esterne e nel dissenso tra le parti rispetto alla qualificazione (autonoma o subordinata) del rapporto, fossero da considerare di per sé superati dalla qualificazione giudiziale del rapporto di lavoro come di natura subordinata, aggiungendo che, d'altronde, ANSA non aveva provato, producendo la relativa Convenzione con il Ministero degli affari esteri, che fosse venuta meno, come dedotto nelle difese giudiziali, la necessità, in aggiunta ad un giornalista-redattore, anche di una collaboratrice fissa, quale doveva qualificarsi la D.V., presso l'ufficio di Madrid, senza contare che l'avvenuta ricostituzione di un ufficio di corrispondenza in concomitanza con il licenziamento della predetta induceva ad ulteriormente dubitare della genuinità delle argomentazioni addotte.

La Corte riteneva poi che la D.V. fosse da inquadrare come collaboratore fisso ex art. 2, CCNLG., e non come giornalista redattore esterno o corrispondente, come dalla stessa rivendicato e quindi, tenuto conto che contemporaneamente la lavoratrice prestava collaborazione per la testata [Omissis], calcolava l'indennizzo risarcitorio in misura pari, per ciascuna mensilità, al 60% della retribuzione spettante al redattore ordinario.

Avverso tale sentenza ANSA ha proposto ricorso per cassazione.

L'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. L'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente trova inquadramento, rispetto ai rapporti di lavoro ai quali si applica il vigente testo dell'art. 18, l. n. 300 del 1970, in due diverse fattispecie.

Esse sono caratterizzate, l'una, dalla semplice non ricorrenza degli “estremi del predetto giustificato motivo obiettivo” e, l'altra, dalla “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”, che ha l'effetto, ove ricorrente, di rimettere al giudice la decisione in ordine all'applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, st. lav., sulla base di una valutazione discrezionale (“può”) da svolgere in forza dei principi generali in tema di tutela in forma specifica e non eccessiva onerosità della stessa (art. 2058, c.c.) ed applicandosi altrimenti, pur nel palesarsi del vizio di maggiore gravità, la sola tutela indennitaria di cui al comma 5.

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