Giurisdizione nei confronti dello straniero e litisconsorzio “pretestuoso”

Redazione scientifica
04 Marzo 2019

Il litisconsorzio necessario e la connessione di cause giustificano la giurisdizione del giudice italiano, ad eccezione dei casi in cui il litisconsorzio sia fittizio.

Il caso. Due cittadine russe e residenti in Russia, insieme ad una società immobiliare avente sede in Italia, venivano convenute dinanzi al tribunale di Rimini. Prima della loro costituzione nel giudizio di merito, le due convenute hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione in favore dei tribunali della Federazione Russa.

Le ricorrenti ritengono che nel caso di specie non sia invocabile il cumulo soggettivo per radicare la giurisdizione del giudice italiano, stante la pretestuosità della domanda contro la società immobiliare, proposta al solo fine di provocare lo spostamento per ragioni di connessione della competenza giurisdizionale.

Litisconsorzio fittizio. Tuttavia, ricorda il Collegio, per configurare l'ipotesi della pretestuosità della domanda, non è sufficiente che difetti il litisconsorzio necessario tra le parti convenute, ma occorre che si realizzi un litisconsorzio fittizio, finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza, ipotesi questa non configurabile quando dalla prospettazione della domanda risulti che ciascun convenuto non possa astrattamente dirsi estraneo alle pretese fatte valere in giudizio, come appunto nel caso in esame.

Connessione di cause. Per le materie escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, l'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 dispone che sussiste la giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio, tra i quali non v'è ragione di non ricomprendere i criteri in tema di modificazione della stessa competenza per ragioni di connessione (artt. 31 ss. c.p.c.), anche derivanti dal cumulo soggettivo (artt. 33 e 103, comma 1, c.p.c.).

E ciò, nella specie, al fine di realizzare la vis actractiva della giurisdizione italiana radicata sulla domanda verso la società immobiliare, cui sono strettamente connesse le domande proposte verso le altre convenute, cittadine straniere residenti all'estero, risultando così soddisfatto il collegamento tra le cause che ne giustifica la trattazione e decisione unitaria.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano.

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