Cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione: non c'è riassunzione ma bisogna fare appello

Redazione scientifica
07 Marzo 2019

Rispetto ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della novella dell'art. 181 c.p.c., contro l'eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex artt. 181 e 309 c.p.c., sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciato e che, quando esso sia stato pronunciato erroneamente, assume carattere di sentenza in senso sostanziale.

Il caso. Veniva proposto impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice di pace di Roma con cui era stata dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.. Il tribunale rigettava il gravame.

I soccombenti propongono ricorso per cassazione, ritenendo che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che la cancellazione della causa dal ruolo potesse essere oggetto di sindacato di legittimità esclusivamente attraverso il rimedio della riassunzione.

Cancellazione della causa dal ruolo... Il Collegio ricorda anzitutto che l'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 d.l. n. 112/2008, conv. con modif. dalla l. n. 133/2008, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto stesso.

… E mezzi di impugnazione. Pertanto, deve ritenersi che, rispetto ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della novella – come nel caso di specie – contro l'eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex artt. 181 e 309, siano ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciata e che, quando essa sia stata pronunciata erroneamente, assume carattere di sentenza in senso sostanziale, perché il giudizio con sentenza doveva essere definito.

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha sostenuto l'errore del tribunale nel considerare non impugnabile l'ordinanza ritenendo che l'unico rimedio esperibile fosse quello della riassunzione. Questa non era, infatti, possibile stante il carattere definitivo del giudizio da assegnarsi all'ordinanza.

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