I documenti incidenti su questioni di rito e allegati al controricorso in Cassazione depositato tardivamente
12 Marzo 2019
Massima
Nel procedimento camerale in Cassazione i documenti allegati al controricorso depositato tardivamente, incidenti sul punto controverso della nullità della sentenza impugnata, possono comunque essere esaminati, poiché, come la produzione documentale ex art. 372 c.p.c. effettuata dal controricorrente tardivo diviene valida ed efficace ove quest'ultimo partecipi alla discussione orale, analogamente deve sostenersi allorché la parte che abbia depositato tardivamente il controricorso si avvalga della facoltà di presentare memorie ex art. 378 c.p.c. in vista dell'adunanza camerale, non potendo logicamente precludersi una facoltà difensiva in funzione della scelta della Corte di destinare o meno la trattazione del procedimento all'udienza pubblica. Il caso
L'ordinanza in commento affronta il tema delle conseguenze che discendono dall'applicazione del rito camerale di legittimità ai procedimenti incardinati in cassazione, con precipuo riguardo all'utilizzabilità dei documenti allegati al controricorso depositato tardivamente, ove il controricorrente si avvalga della facoltà di presentare memoria. Segnatamente, la Corte d'appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro in cui il lavoratore ricorrente era stato esposto ad amianto. Sennonché, con il primo motivo di censura in cassazione, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 325, 326 e 434 c.p.c., per avere la Corte di merito dato ingresso al gravame nonostante questo fosse stato proposto oltre il termine breve per impugnare, decorrente in specie dalla notifica verso uno dei procuratori dell'INPS, resistente in primo grado. Al riguardo, l'Istituto depositava il controricorso tardivamente, unitamente ad alcuni documenti volti ad accertare che, al momento della notifica della sentenza di prime cure nei confronti di uno dei tre procuratori mandatari, questi era cessato dall'impiego ed era passato dall'elenco speciale INPS all'albo ordinario degli avvocati. Sennonché, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., su proposta del relatore della Sezione sesta, era fissata l'adunanza camerale. All'esito della notificazione del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, il controricorrente si avvaleva della facoltà di presentare memoria, debitamente depositata nel termine di legge (recte non oltre cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza camerale). La questione
Il nodo processuale sciolto dall'ordinanza in questione concerne l'utilizzabilità dei documenti volti ad incidere sul profilo della nullità della sentenza impugnata (ovvero sull'ammissibilità del ricorso e del controricorso), che siano stati allegati al controricorso depositato tardivamente, ove, in ragione della scelta rimessa all'organo giudicante di definire il procedimento secondo il modello camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., il controricorrente si sia avvalso della facoltà di presentare memoria. Precisamente, l'interrogativo che la Corte di legittimità si è posta ha riguardato la possibilità di applicazione analogica del consolidato principio secondo cui, ove sia fissata l'udienza pubblica, pacificamente possono essere utilizzati i documenti allegati al controricorso depositato tardivamente, che riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, a condizione che l'intimato partecipi alla discussione orale. Le soluzioni giuridiche
La Corte di legittimità ha ritenuto che potessero essere utilizzati, ai fini di verificare l'ammissibilità dell'atto di appello, i documenti allegati al controricorso depositato tardivamente, avendo il controricorrente, all'esito della scelta della Corte di definire il procedimento secondo il modello camerale della Sezione sesta, debitamente depositato la propria memoria illustrativa entro il termine concesso. La Suprema Corte è giunta a tale soluzione ragionando per analogia: come sono utilizzabili i documenti allegati al controricorso depositato tardivamente, incidenti sulla nullità della sentenza impugnata o sull'ammissibilità del ricorso in cassazione e del controricorso, ove, all'esito della fissazione dell'udienza pubblica, il controricorrente partecipi alla discussione orale, così devono reputarsi utilizzabili i documenti allegati al controricorso depositato tardivamente, pertinenti rispetto al tema controverso della nullità della sentenza impugnata, ove la Corte ritenga che il procedimento possa essere definito secondo il modello camerale e, all'esito, il controricorrente depositi memoria. E tanto perché la scelta del modello di definizione del giudizio in cassazione, secondo il rito dell'udienza pubblica ovvero secondo il rito camerale, non dipende dal controricorrente, ma è operata dalla Corte successivamente al deposito del controricorso. Proprio utilizzando tali documenti, la Corte è pervenuta alla conclusione che il primo motivo di doglianza fosse infondato e, segnatamente, che non fosse decorso il termine breve di impugnazione in appello ai fini di ritenere tardivo il gravame spiegato. Siffatta ricostruzione è avvenuta secondo i seguenti passaggi. Dapprima, la Corte ha precisato che, pur essendo nel processo civile senz'altro consentita la nomina di una pluralità di procuratori, nondimeno, la rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei procuratori nominati, operando l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore (Cass. civ., Sez. Un., sent.,9 giugno 2014, n. 12924). E ciò allo scopo di confutare il percorso argomentativo compiuto dalla sentenza d'appello, che erroneamente aveva attribuito rilievo, per escludere che la notifica della sentenza di prime cure, nei confronti di uno dei tre procuratori dell'INPS che figuravano nella memoria di costituzione, fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, all'avvenuta sottoscrizione dell'atto da parte di uno solo (peraltro nemmeno precisamente identificato) dei difensori nominati. E tanto perché avrebbe dovuto darsi continuità al principio secondo cui, qualora la parte si sia costituita in giudizio con più procuratori, la notificazione di atti processuali ad uno solo di tali procuratori è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi (Cass. civ., sez. VI-III, ord., 22 settembre 2016, n. 18622). Nonostante tale premessa, la Corte di legittimità ha, in ogni caso, escluso che il termine breve per spiegare il gravame fosse decorso, poiché, in adesione alle deduzioni del controricorrente, alla data della notifica della sentenza di primo grado, il procuratore destinatario di tale notifica era cessato dall'impiego ed era passato dall'elenco speciale INPS all'albo ordinario, per cui tale notifica doveva reputarsi nulla. Tale fatto è stato desunto proprio dal certificato dell'ordine degli avvocati, allegato al controricorso, il cui contenuto era stato debitamente riprodotto nel corpo dello stesso atto. Per l'effetto, la Corte ha ritenuto che, poiché nel rito del lavoro la cancellazione dall'albo professionale priva l'avvocato dello jus postulandi e della legittimazione al compimento degli atti processuali, tale mancanza avrebbe dato luogo ad inesistenza dell'atto eventualmente compiuto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, stante la natura di ordine pubblico delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione forense (Cass. civ., sez. lav., sent.,13 maggio 2005, n. 10049). Peraltro, il fatto che la questione fosse stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità non avrebbe comportato, ad avviso della Corte, la sua inammissibilità, poiché nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, salvo però che si tratti di questioni rilevabili di ufficio (Cass. civ., sez. I, sent.,26 marzo 2012, n. 4787). In conseguenza, la Corte ha concluso nel senso che la notifica effettuata al procuratore – che figurava tra i tre procuratori indicati nella memoria di costituzione dell'INPS nel giudizio di primo grado – doveva considerarsi nulla e, come tale, inidonea a far decorrere il termine breve di decadenza dall'impugnazione, in forza del principio secondo cui, essendo gli avvocati dipendenti di enti pubblici, ed iscritti nell'albo speciale annesso a quello professionale, abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, importa il totale venir meno dello jus postulandi per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c., di talché la notifica della sentenza, diretta all'ente pubblico, nei confronti del precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d'impiego, doveva ritenersi inesistente e inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (Cass. civ., sez. VI-I, ord., 14 dicembre 2016, n. 25638). Gli ulteriori due motivi di ricorso in cassazione sono stati considerati, invece, inammissibili. Osservazioni
Secondo la Corte di legittimità, evidenti esigenze di garanzia del contraddittorio e di tutela dell'affidamento incolpevole impongono un'adeguata protezione della parte intimata che abbia depositato il controricorso tardivamente, in ordine all'utilizzabilità dei documenti ad esso allegati, volti ad incidere su questioni di rito, e segnatamente sulla nullità della sentenza impugnata, ove il procedimento sia definito secondo il modello camerale.Una lettura costituzionalmente orientata delle norme (in specie, degli artt. 372, 378 e 380-bis c.p.c.) lascia propendere per la considerazione di tali documenti, qualora il controricorrente si sia avvalso della facoltà di presentare memoria nel procedimento camerale. E tanto perché, come tali documenti sono utilizzabili qualora sia fissata l'udienza pubblica, alla condizione che il controricorrente partecipi alla discussione orale della causa, allo stesso modo tale utilizzabilità deve essere garantita qualora sia disposta la trattazione del procedimento secondo il modello camerale, con fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, alla condizione che il controricorrente depositi memoria. Ed infatti, sul piano funzionale, la memoria scritta nel procedimento camerale costituisce l'omologo della discussione orale nel procedimento con trattazione mediante udienza pubblica. Tale conclusione, diretta ad assicurare una fattiva parità di trattamento circa l'utilizzabilità dei citati documenti, indipendentemente dal modello procedimentale che conduce alla decisione del giudizio di legittimità, si giustifica in ragione del fatto che – per un verso – la scelta sulla fissazione dell'udienza pubblica ovvero dell'adunanza camerale non spetta al ricorrente, né al controricorrente, ma è rimessa direttamente alla stessa Cassazione, all'esito dell'integrazione dei relativi presupposti, la cui valutazione postuma solo ad essa compete, e – per altro verso – tale scelta è comunque successiva al deposito tardivo del controricorso. Nel caso di specie, la Corte, proprio avvalendosi dei documenti allegati al controricorso depositato tardivamente, in ragione della presentazione di memoria a cura del controricorrente, ha escluso che il termine breve di impugnazione in appello potesse decorrere, alla luce della cessazione dell'incarico conferito al procuratore destinatario della notifica della sentenza gravata. E ciò benché la Corte abbia ritenuto che, in materia di impugnazione (nella specie: appello), la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione dell'atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l'onere di informazione del codifensore, contrariamente a quanto osservato nelle motivazioni della sentenza gravata (da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord.,31 agosto 2017, n. 20626). Nella fattispecie, la notifica ad uno dei tre procuratori nominati avrebbe fatto decorrere il termine breve per appellare, quand'anche il mandato fosse stato congiuntivo, ove il procuratore destinatario della notifica non avesse cessato il rapporto d'impiego, quale avvocato dipendente di ente pubblico ed iscritto nell'albo speciale annesso a quello professionale, come tale abilitato al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestava la sua opera. La cessazione di tale rapporto è stata desunta proprio dai documenti allegati al controricorso depositato tardivamente. La questione processuale controversa è stata risolta evocando il principio vigente qualora analoga ipotesi si verifichi nel procedimento in cassazione con fissazione dell'udienza pubblica. In tal caso, la produzione di atti e documenti di cui all'art. 372 c.p.c., riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso per cassazione e del controricorso, da parte dell'intimato che abbia proposto tardivamente il controricorso, al quale i documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, ed i documenti stessi possono conseguentemente essere esaminati e valutati dalla Corte (nella specie, per verificare l'intempestività della notifica del ricorso, e quindi la formazione di un giudicato interno), a condizione che l'intimato stesso partecipi alla discussione orale (Cass. civ., sez. V, sent.,21 giugno 2002, n. 9093). È implicito, ma indefettibile, che l'utilizzabilità dei documenti allegati al controricorso depositato tardivamente, ove nel procedimento camerale il controricorrente presenti memoria, presuppone la debita notifica di detto controricorso. Infatti, nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 c.p.c., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente; ne consegue che, in mancanza di notificazione, poiché l'atto depositato non è qualificabile come controricorso, all'intimato non è consentito il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c. ed è preclusa la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Cass. civ., sez. III, sent.,5 dicembre 2014, n. 25735; Cass. civ., sez. Lav., sent., 9 settembre 2008, n. 22928). Sicché nel giudizio di cassazione è inammissibile una memoria di costituzione presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c.,né tale parte potrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell'adunanza camerale prevista dall'art. 380-bis c.p.c., come modificato dalla l. n. 197/2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale legge, aveva ancora la possibilità di ottemperare al disposto dell'art. 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-III, ord.,20 ottobre 2017, n. 24835). A maggior ragione la parte intimata non può presentare memorie, né partecipare all'udienza di discussione, qualora non abbia affatto depositato il controricorso. In proposito, nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (Cass. civ., sez. I, sent.,15 novembre 2017, n. 27140). E così, nel procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, conv., con modif., dalla l. n. 196/2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorché sia munito di regolare procura speciale ad litem (Cass. civ., Sez. V, ord.,5 ottobre 2018, n. 24422). Pertanto, affinché i documenti allegati al controricorso depositato tardivamente siano utilizzabili nel procedimento camerale ai fini della valutazione delle questioni in rito, è comunque necessario che vi sia stata la notifica del controricorso, che il controricorso sia stato depositato, seppure tardivamente, e che il controricorrente si sia avvalso della facoltà di presentare memorie nei termini di legge. Al contempo, è inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., prima dell'udienza di discussione, da parte dell'intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell'art. 370, comma 1, c.p.c. e non abbia concretamente partecipato alla discussione orale, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell'attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l'udienza predetta (Cass. civ., sez. V, sent.,27 maggio 2009, n. 12381). Solo in termini di diritto intertemporale la Corte ha ritenuto che, quando il resistente non abbia, prima della novella del giudizio di legittimità di cui all'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif., dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, notificato controricorso, limitandosi a depositare procura notarile per potere espletare le ulteriori attività consentitegli, ma il ricorso sia stato avviato, dopo l'entrata in vigore della novella, alla definizione in camera di consiglio non partecipata secondo il novellato art. 380-bis c.p.c., il resistente stesso ha facoltà di depositare la memoria prevista dal secondo comma di tale norma ed ha diritto, in caso di soccombenza del ricorrente, alla rivalsa delle spese ed ai compensi per la procura e per la redazione di tale difesa (Cass. civ., sez. VI-III, ord., 24 marzo 2017, n. 7701). Viceversa, superata la fase transitoria, ai sensi del primo comma dell'art. 370 c.p.c., la parte contro cui è diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso, ma solo la procura al difensore, non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale (Cass. civ., sez. V, sent.,30 settembre 2011, n. 20029); e così non può presentare memorie ove la Corte indirizzi il giudizio verso una decisione camerale. Infatti, nel procedimento camerale, il concorso delle parti alla fase decisoria si realizza soltanto in forma scritta, attraverso il deposito delle memorie, al quale è preordinata anche la comunicazione della data fissata per l'adunanza camerale, il cui invio presuppone, tuttavia, che l'intimato risulti già costituito a mezzo del controricorso; a differenza di quanto accade nel caso in cui il ricorso sia avviato alla trattazione in pubblica udienza, non può dunque considerarsi ammissibile la costituzione tardiva dell'intimato mediante il deposito della procura speciale, trattandosi di un adempimento preordinato esclusivamente alla discussione orale (Cass. civ., sez. I, ord., 25 ottobre 2018, n. 27124).
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