Il caso. In un contenzioso tra una società datrice di lavoro ed un indipendente per un licenziamento ingiustificato, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per difetto di prova dell'avvenuta notifica.
I Giudici rilevano che la parte ricorrente ha depositato un ricorso non digitale mentre la notifica del ricorso è avvenuta con il canale telematico.
Nel dettaglio, il difensore ha redatto la relata di notifica attestando (ex art. 3-bis, l n. 53/1994) la conformità degli atti non digitali alle copie informatiche ottenute per scansione.
Dal rapporto della PEC tuttavia risulta che il difensore ha predisposto sia un ricorso digitale con firma CAdES, sia un secondo ricorso tradizionale in formato pdf; inoltre egli ha duplicato il mandato e la relata di notifica. Questi atti figurano tra gli allegati al messaggio PEC.
Necessario attestare la conformità. I Giudici chiariscono che, poiché il processo telematico non è stato esteso al giudizio in Cassazione, l'avvocato, al fine di provare l'avvenuta notifica del ricorso, deve (a norma dell'art. 9, commi 1-bis e ter, l. n. 53/1994) sia stampare una copia del messaggio PEC su supporto analogico, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna sia attestare la conformità delle copie ai documenti informatici da cui sono stati tratti.
Nel caso in esame, l'avvocato ha omesso di attestare la conformità del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna. Il legale ha attestato la conformità solo della relata di notifica che però precede la spedizione della notifica ed attesta al destinatario la conformità degli allegati, non provando l'avvenuta notifica telematica.
Il richiamo alle Sezioni Unite. La Corte rileva che i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22438/2018 (sanciti in tema di procedibilità del ricorso nativo digitale) possono applicati anche al caso di specie (ossia all'ipotesi della notifica telematica del ricorso “tradizionale”) poiché hanno carattere generale «quale corollario del giusto processo ex art. 111 Cost.».
Nel dettaglio, le Sezioni Unite hanno chiarito che laddove il destinatario della notifica del ricorso a mezzo PEC rimanga intimato, il ricorrente potrà depositare (art. 372 c.p.c.) l'asseverazione di conformità all'originale (art. 9, l. n. 53/1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.
Chiarito quanto sopra e posto che il ricorrente non ha provveduto a depositare l'attestazione di conformità nemmeno in vista dell'adunanza camerale, nonostante il relatore avesse segnalato la necessità di verificare tale conformità, la Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso.