La riparazione del danno non attenua la pena in caso di fuga e omissione di soccorso
15 Marzo 2019
Massima
In tema di circolazione stradale non trova applicazione ai reati di fuga e di omissione di soccorso la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p., trattandosi di reati di pericolo che non hanno come bene giuridico protetto l'integrità della persona o la salvaguardia dei suoi beni. Il caso
Tizio è stato condannato a seguito di giudizio abbreviato dalla Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, che lo ha ritenuto responsabile dei reati di fuga e di omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, rispettivamente commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito cod. strada). In particolare, la Corte di Appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado e precisato che il reato di cui all'art. 189 cod. strada non ha come bene giuridico protetto l'integrità della persona o la salvaguardia dei suoi beni ed è un reato omissivo di pericolo che si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente coinvolto in un sinistro viola l'obbligo di fermarsi, con la conseguenza che non è possibile provvedere ad una diminuzione della pena in ragione dell'intervenuto risarcimento del danno cagionato in occasione del sinistro. Sia in primo grado che nel proprio atto di impugnazione, l'imputato ha chiesto che la pena fosse contenuta in ragione dell'intervenuto risarcimento di tutti i danni subiti dalla persona offesa in conseguenza del sinistro; l'imputato ha altresì evidenziato che parte del risarcimento era stata corrisposta dalla sua compagnia assicurativa ed altra parte da lui personalmente, allegando altresì documentazione con la quale la persona offesa dichiarava di essere stata integralmente risarcita e di non aver più niente da pretendere. Nel richiedere la cassazione della pronuncia di condanna, dunque, l'imputato ha denunciato la violazione di legge da parte della Corte territoriale affermando che l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. era stata negata con motivazione erronea ed illegittima. Nella pronuncia oggetto di esame, la Suprema Corte ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di Appello di Brescia ed ha rigettato il ricorso e disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La questione
La questione in esame è la seguente: se la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sia applicabile ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Le soluzioni giuridiche
Per comprendere la ratio della decisione in commento, si rende necessaria una approfondita analisi dei reati ascritti all'imputato e della circostanza attenuante da questi invocata. In primo luogo, per quanto riguarda l'imputazione, si deve precisare che l'art. 189 cod. strada disciplina un sistema di sanzioni che si applicano in ipotesi di inosservanza di alcune regole comportamentali da tenere in caso di incidente stradale, tali sanzioni sono differenziate sul piano qualitativo e quantitativo in ragione della gravità oggettiva dell'illecito. Il legislatore ha inteso distinguere, in primo luogo, a seconda che il sinistro abbia provocato danni alle sole cose ovvero anche alle persone; nel primo caso, l'illecito ha natura amministrativa, nel secondo sono disciplinate due figure delittuose. Il comma 6 disciplina il reato che pone in essere chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento (comma 1), ove siano stati cagionati danni alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi (la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni); mentre il comma 7 disciplina il reato commesso da chiunque (sempre in occasione di un incidente ricollegabile al proprio comportamento) non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite (la pena è della reclusione da uno a tre anni). Nel c.d. reato di fuga (comma 6) è sufficiente il verificarsi di un incidente che sia percepito e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi ai danni di altri utenti della strada e non è necessario il riscontro da parte del soggetto agente di un effettivo danno alle vittime; a rilevare non è la situazione accertata ex post, ma quella percepibile dall'agente ex ante. Alcune specificazioni dell'obbligo di fermata sono contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 189 cod. strada: la loro violazione determina l'integrazione dell'illecito amministrativo di cui al comma 9 del medesimo articolo. Per l'ipotesi di cui al settimo comma (reato di omissione di assistenza), invece, il bisogno del soggetto investito deve essere effettivo (in giurisprudenza si ritiene insussistente il bisogno ove non siano riscontrabili lesioni o morte ovvero allorquando altri abbiano già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato; così Cass. Pen., sez. IV,4 luglio 2017, n. 32114). Elemento differenziale rispetto al reato sopra esaminato è dunque l'obbligo di assistenza alle persone ferite in occasione del sinistro. I reati in parola possono ritenersi consumati nel momento in cui il soggetto omette la condotta doverosa. Trattandosi di reati omissivi propri, il tentativo non è ammissibile. Si tratta altresì di reati di pericolo, avendo il legislatore inteso punire la condotta di chi, anche solo potenzialmente, con la propria condotta abbia messo in pericolo gli altri utenti della strada ritenendosi in via presuntiva che il verificarsi di un sinistro determini una situazione di pericolo. È dunque posto in capo a chiunque si trovi coinvolto in un incidente comunque ricollegabile al suo comportamento (art. 189, comma 1, cod. strada) un obbligo giuridico di fermarsi e di prestare assistenza essendo, in definitiva, ciascun soggetto che si ponga alla guida titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti della strada dai pericoli derivanti da un ritardo nei soccorsi. Quelli in esame sono reati istantanei di pericolo, da accertare, come detto, con valutazione ex ante e non ex post, vale a dire tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dal soggetto agente al momento nel quale questi ha posto in essere la propria attività. Pur condividendo molti elementi, quelle in esame sono due fattispecie di reato autonome e indipendenti che si distinguono per l'obiettività giuridica attinta: la previsione di cui al comma 6 è diretta a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti in sinistri stradali e a favorire la ricostruzione delle modalità di verificazione degli stessi, mentre la previsione di cui al settimo comma dell'art. 189 cod. strada è diretta a tutelare l'incolumità delle persone coinvolte in incidenti su strada. Tra le due fattispecie è configurabile un concorso materiale di reati. L'art. 62 n. 6 c.p. dispone invece sia attenuata (trattasi di c.d. attenuante comune) la pena allorquando, prima del giudizio, il soggetto agente abbia riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, ovvero, quando sia possibile, mediante le restituzioni; ancora, la pena deve essere ridotta quando, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56 c.p., il soggetto agente si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. La norma in esame disciplina due ipotesi di ravvedimento volontario prima del giudizio di primo grado (vale a dire prima dell'apertura del dibattimento). La prima ipotesi presuppone il risarcimento integrale e, ove sia possibile, le restituzioni o il risarcimento per equivalente; la riparazione deve essere volontaria, effettiva e integrale, non è invece necessario che sia spontanea. La seconda ipotesi circostanziale concerne l'elisione o l'attenuazione spontanea delle conseguenze dannose del reato; essa presuppone la mancata distruzione del bene giuridico protetto, giacché altrimenti il soggetto agente non potrebbe attenuare o rimuovere alcuna delle conseguenze della sua condotta. Non è necessaria la riparazione integrale ed effettiva del danno, ma è sufficiente che il soggetto si sia adoperato (efficacemente e spontaneamente) per eliminare o attenuare le conseguenze del reato. Il ravvedimento deve essere spontaneo ed efficace. Nel caso oggetto della sentenza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata affermando l'impossibilità di applicare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in quanto i reati ascritti all'imputato sono reati istantanei e di pericolo posti a tutela del bene giuridico della c.d. solidarietà sociale. Ad avviso della giurisprudenza, infatti, le condotte riparatorie (che presuppongono un danno) sono da ritenere oggettivamente incompatibili con i reati di pericolo in quanto inidonee a realizzare una qualche forma di compensazione (Cass. pen., Sez. IV, 4 ottobre 2008, n. 10486). Il meccanismo estintivo in parola ben può essere invocato ed applicato in ipotesi di risarcimento del danno correlato al (diverso e concorrente) reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) patite dalla persona offesa a causa del medesimo sinistro stradale. Ne consegue, in definitiva, che non può ritenersi sussistente il nesso tra allontanamento dal luogo del sinistro e il danno cagionato a terzi. In ragione di quanto sin qui argomentato, la Suprema Corte si è pronunciata per il rigetto del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Osservazioni
La decisione della Suprema Corte non pare destare particolari perplessità, apparendo del tutto logica e coerente alla luce del bene giuridico tutelato dall'art. 189 cod. strada Pare infatti difficile poter ritenere sussistente un danno in qualche modo risarcibile a seguito di condotte che offendono, in buona sostanza, la dignità umana, la coscienza etico-sociale ed il sentimento di solidarietà che fondano (o dovrebbero fondare) una società civile. In tal senso la Suprema Corte si è pronunciata anche relativamente a casi riguardanti lesioni conseguite a sinistri verificatisi a causa della condotta di soggetti che si fossero messi alla guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada), precisando che la verificazione di lesioni a soggetti utenti della strada è senza dubbio possibile in ipotesi di sinistri determinati da chi si ponga alla guida in stato di alterazione, ma non può considerarsi un evento normale di tale reato alla luce del c.d. criterio della regolarità causale (si veda Cass. Pen., Sez. IV, 27 aprile 2018 – 11 luglio 2018, n. 31634). In detta occasione, la Suprema Corte aveva precisato che sebbene sia pacifico che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti, nondimeno ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. assumono rilievo i soli danni che possono essere considerati effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale, per tale dovendosi intendere la sequenza costante dello stato di cose posto in essere dal soggetto agente. Giova precisare in conclusione che l'eventuale corresponsione del risarcimento del danno da parte dell'imputato non è del tutto irrilevante ai fini della determinazione della pena da comminare in concreto, ben potendo assumere rilievo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. ovvero ai sensi dell'art. 133, comma 2 n. 3, c.p. In tali casi si può porre il problema della rilevanza del risarcimento operato non dall'imputato direttamente, ma per il tramite della sua compagnia assicurativa. Come noto, ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. la giurisprudenza pacificamente ritiene che il risarcimento, ancorché effettuato da una compagnia assicurativa, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e il risarcimento stesso sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (in tal senso, tra le molte, Cass. Pen., Sez. IV, 22 febbraio 2018, n. 22022). Pur non potendosi riconoscere nel caso de quo l'applicabilità della circostanza in esame, non sembrano sussistere ostacoli nel ricondurre all'imputato dei reati di cui all'art. 189 cod. strada il pagamento effettuato in sua vece e nel suo interesse da parte della compagnia assicurativa ai fini della dosimetria della pena e/o delle circostanze attenuanti generiche, recuperando il ragionamento seguito dalla Suprema Corte sul terreno dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Guida all'approfondimento
BALZANI-TRI N CI, I reati in materia di circolazione stradale, Milano, 2016 |