Principio di autosufficienza ed errores in procedendo: il ricorso deve circostanziare il «fatto processuale»

Redazione scientifica
15 Marzo 2019

Allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non potendo la Corte ricercare e verificare a suo piacimento i documenti interessati dalla verifica, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame.

Il caso. A fronte di un'azione promossa a titolo di responsabilità aquiliana, il convenuto – nella sua qualità di erede del soggetto la cui responsabilità veniva invocata – eccepiva la carenza della giurisdizione italiana in favore di quella svizzera, in ragione di un accordo intercorso tra le parti. Nei giudizi di merito, veniva accolta la domanda risarcitoria.

Contro tale decisione, il soccombente convenuto ha promosso ricorso per cassazione sul rilievo che non sarebbe stata correttamente valutata la portata dell'accordo intercorso all'epoca al fine di rendere operativa la giurisdizione svizzera anzichè quella italiana.

Errores in procedendo e valutazione della Cassazione. Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso alla luce del seguente principio di diritto: «ogni qual volta si tratti di risolvere una questione di giurisdizione (così come in ogni altro caso in cui l'indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non potendo la Corte ricercare e verificare a suo piacimento i documenti interessati dalla verifica, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a comprendere la dedotta violazione processuale e a procedere alla verifica dell'esistenza della soluzione alternativa a quella praticata dai giudici di merito, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente».

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