Spetta al giudice di cognizione la decisione sulle spese processuali della fase cautelare

Redazione scientifica
19 Marzo 2019

L'ordinanza che rigetta il ricorso cautelare promosso in corso di causa, volto ad ottenere il sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili relitti, non è impugnabile in Cassazione.

Il caso. La pronuncia origina dal ricorso cautelare promosso in corso di causa da parte attorea e volto ad ottenere il sequestro giudiziario dei beni mobili ed immobili relitti, come individuati nella sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Palermo. Il reclamo veniva rigettato, con condanna del reclamante al rimborso delle spese di lite.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il soccombente dolendosi per la condanna al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente invoca infatti l'art. 669-septies c.p.c. (come modificato dalla l. n. 69/2009) che esclude la possibilità di opposizione avverso il capo del provvedimento cautelare afferente alle spese, restando ferma la possibilità di statuizione sul punto nel caso in cui sia stato rigettato un provvedimento cautelare ante causam, mentre nel caso di cautelare in corso di causa sarà il giudice della cognizione a provvedere anche sulle spese dell'incidente cautelare.

Impugnabilità. Il ricorso risulta privo di fondamento. Il Collegio richiama infatti il costante orientamento giurisprudenziale in tema di procedimenti cautelari secondo il quale l'ordinanza con cui il tribunale, nel rigettare il reclamo, abbia condannato il reclamante alle spese di lite «non è ricorribile per cassazione ai sensi dall'art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all'esecuzione iniziata, sulla base dell'ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale» (cfr. Cass. civ., n. 11370/11).

In altre parole, posto che l'ordinanza impugnata conserva i caratteri di provvisorietà e non decisorietà, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato e non è pertanto ricorribile per cassazione, neppure con riferimento al profilo delle spese. Il giudice di merito conserva infatti la possibilità di rivalutare il punto all'esito del processo a cognizione piena, quale logica conseguenza del carattere strumentale della tutela cautelare rispetto alla cognizione piena.

In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it