Impugnazione incidentale tardiva: limiti oggettivi e soggettivi

20 Marzo 2019

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte si è occupata dei limiti oggettivi e soggettivi della impugnazione incidentale tardiva.
Massima

L'interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva – la quale può essere altresì rivolta nei confronti di un capo della sentenza non censurato mediante l'impugnazione principale – sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto di interessi fissato dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza.

Il caso

C.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 gennaio 2013, della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, anche nella parte in cui il proprio appello incidentale avanzato nei confronti di Equitalia FVG S.p.A. per vizi della cartella di pagamento, di cui il contribuente assumeva la nullità sotto vari profili, era stato dichiarato inammissibile perché formulato oltre il termine previsto dalla legge.

Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, l'appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. può essere proposto contro qualsiasi capo della sentenza di primo grado e, dunque, anche contro un capo decisorio autonomo e diverso da quello investito dall'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, nonché nei confronti di una parte del processo diversa da quella che ha proposto l'impugnazione in via principale.

La questione

Con la pronuncia in commento, la Cassazione si occupa dei limiti oggettivi e soggettivi della impugnazione incidentale tardiva.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha accolto il ricorso, enucleando i principi di diritto riportati nella massima.

A sostegno della propria decisione, il giudice di legittimità ha innanzitutto richiamato il proprio indirizzo interpretativo – su cui si tornerà infra – secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile là dove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi fornito dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza. A ben guardare, si tratta di una soluzione imposta dalla sussistenza dell'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, in quanto l'accoglimento dell'impugnazione principale potrebbe modificare in peius tale assetto giuridico.

Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha ritenuto che proprio l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate costituisse per il contribuente, vittorioso in primo grado, ragione di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di Equitalia; per vero quest'ultima era parte di una causa (reputata dalla medesima ordinanza) scindibile rispetto a quello che coinvolgeva la medesima Agenzia delle Entrate, perché l'eventuale accoglimento del gravame (inerente alla validità del ruolo) avrebbe reso necessaria la coltivazione dei motivi di opposizione da parte del contribuente medesimo, motivi da lui proposti (e respinti in primo grado) sulla regolarità della cartella di pagamento notificatagli dalla medesima Equitalia.

Inoltre, accertata la sussistenza di un concreto interesse in capo al contribuente alla proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, la Corte ha chiarito che la stessa avrebbe potuto investire anche capi della sentenza di primo grado autonomi e diversi da quelli investiti dall'impugnazione principale.

Osservazioni

Nella giurisprudenza di legittimità sussiste un contrasto in ordine all'ambito di applicazione soggettivo dell'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..

Secondo l'orientamento più liberale, cui mostra di aderire l'ordinanza in commento, l'istituto di cui all'art. 334 c.p.c. è applicabile tutte le volte in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi complessivamente derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, anche in caso di cause scindibili ex art. 332 c.p.c. (in tal senso, tra molte, Cass. civ., 15 giugno 2018, 15770; Cass. civ., 12 marzo 2018, n. 5876; Cass. civ., 25 gennaio 2018, n. 1879; Cass. civ., 9 dicembre 2014, n. 25848; Cass. civ., S.U., 4 agosto 2010, n. 18049; Cass. civ., 16 novembre 2015, n. 23396; Cass. civ., S.U., 27 novembre 2007, n. 24627).

Tale orientamento si basa su una peculiare lettura della nozione di interesse ad impugnare, interpretata in chiave sostanzialistica, e, dunque, ritenuta sussistente ogni qualvolta l'accoglimento dell'impugnazione principale, a prescindere dal suo essere diretta nei confronti dell'impugnante incidentale, possa determinare in capo a quest'ultimo una soccombenza totale o più grave di quella maturata nella pregressa fase processuale.

Al contrario, altro orientamento ritiene che l'impugnazione incidentale tardiva possa essere esercitata soltanto: (i) dalla parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione in via principale; ovvero (ii) contro la parte che con l'impugnazione principale abbia fatto sorgere l'interesse all'esercizio del potere di impugnazione – fino ad allora non azionato – in capo al destinatario del medesimo gravame principale, e non invece nei confronti di altre parti, salvo che rispetto alla posizione di queste ultime l'impugnazione concerna una causa che si presenti legata da nesso di inscindibilità o di dipendenza a quella oggetto dell'impugnazione principale, sì da determinare la necessità della congiunta trattazione di tutte le cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (in tal senso, tra molte, Cass. civ., 20 dicembre 2016, n. 26329; Cass. civ., 26 agosto 2016, n.17366; Cass. civ., 18 maggio 2016, n. 10243; Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 109; Cass. civ., 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass. civ., 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass. civ., 21 gennaio 2014, n. 1120, fino a risalire a Cass. civ., Sez.Un., 9 agosto 1996, n. 7339).

A fondamento di questa conclusione si rinvengono essenzialmente due argomentazioni: l'una fondata sul presupposto per cui l'interesse ad impugnare, nei casi di impugnazione non volta a contrastare l'impugnazione principale (ad esempio, perché meramente adesiva a quest'ultima), si originerebbe esclusivamente dal provvedimento gravato, con la conseguenza per cui se la parte soccombente intende esercitare il suo potere di critica, deve farlo sin da subito, senza attendere l'interposizione del gravame principale; l'altra, invece, si ricollega ad un'interpretazione letterale dell'art.334 c.p.c., applicabile soltanto nell'ipotesi dell'impugnazione incidentale rivolta nei confronti della parte che abbia proposto gravame in via principale.

Per completezza occorre ricordare che secondo l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato da Cass. civ., Sez.Un., 7 novembre 1989, n. 4640, l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta, sotto un profilo oggettivo, anche nei confronti di capi diversi o non direttamente connessi a quelli investiti dal gravame principale (cfr., tra molte, Cass. civ., 27 giugno 2014, n. 14609; Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 24902).

Guida all'approfondimento
  • G. Balena, Cause scindibili e impugnazione incidentale tardiva, in Giusto proc. civ., 2008, 437;
  • C. Consolo, Condebito solidale fra artt. 332 e 334 c.p.c.: una collocazione sempre ardua (con tentazione di ritorno all'art. 471, comma 2, n. 3, c.p.c. 1865), in Corr. giur., 2008, 1713;
  • S. Turatto, Condebito solidale e «interesse all'impugnazione»: le Sezioni Unite verso la caduta dell'ultimo limite all'impugnazione incidentale tardiva, in Riv. dir. proc., 2009, 689.

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